Attestano quei dati che si possono desumere dai registri di stato civile. Essi, pertanto, possono essere rilasciati se gli atti di stato civile dei relativi eventi (nascita, matrimonio, morte) sono registrati presso il Comune di Campogalliano.
Certificati di stato civile. I certificati di nascita, matrimonio e morte possono essere sostituiti dalle corrispondenti autocertificazioni, le quali devono essere obbligatoriamente accettate dagli enti pubblici o dai gestori di di pubblico servizio, e, per effetto dell’art. 30-bis del DL 76 del 2020, anche dai privati.
I certificati di nascita, matrimonio, unione civile e morte certificano il numero dell'atto del registro di stato civle, nome cognome, luogo e data di nascita, luogo e data dell'evento di una persona e vengono rilasciati dall’ufficiale dello stato civile del Comune che ha registrato o trascritto l’evento.
Estratti per riassunto (art. 106, DPR 396/2000). Di norma l’estratto viene rilasciato per riassunto. Riporta le indicazioni contenute nell’atto e nelle relative annotazioni (es. apertura/chiusura amministrazione di sostegno, matrimonio, divorzio, morte, acquisto/perdita e riaquisto cittadinanza italiana, ecc.). Se nell’atto sono state fatte annotazioni o apportate rettificazioni o correzioni che modificano o integrano il testo dell’atto, l’estratto è formato avuto riguardo alle annotazioni e alle rettificazioni o correzioni tralasciando qualsiasi riferimento a quelle parti dell’atto modificate o integrate in base alle annotazioni o rettificazioni o correzioni medesime.
Estratti per copia integrale (art. 107, DPR 396/2000). Contengono: a) la trascrizione esatta dell’atto, inclusi il numero e le firme appostevi; b) le singole annotazioni che si trovano sull’atto originale; c) l’attestazione, da parte di chi rilascia l’estratto, che la copia è conforme all’originale.
I certificati e gli estratti di stato civile, nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, gli esercenti di pubblici servizi ed i privati che vi consentono, possono essere sostituiti da autocertificazione.
Schede correlate
Autocertificazioni e autodichiarazioni
Requisiti d’accesso
Certificati. Chiunque può chiederne il rilascio (art. 450 del codice civile), se in possesso dei dati esatti a cui il certificato richiesto si riferisce e se gli eventi riferiti alla certificazione richiesta sono registrati nel Comune di Campogalliano.
Estratti per riassunto. La persona cui l’atto si riferisce, previa identificazione, può ottenelo su richiesta anche verbale. La richiesta fatta da terze persone va invece inoltrata per iscritto con indicazione dei motivi (Massimario dello stato civile, pag. 162). Estratti per riassunto con l’indicazione di paternità e maternità possono essere rilasciati solo all’interessato, per l’esercizio di doveri o di diritti derivanti dallo stato di legittimità o di filiazione (Legge 1064/1955 e DPR 432/1957, art. 3). Gli estratti di stato civile plurilingue attestanti la nascita, il matrimonio o la morte sono rilasciati solo alle persone che abbiano titolo per ottenere le copie integrali (art. 1 della convenzione).
Estratti per copia integrale. Il rilascio è consentito soltanto quando ne è fatta espressa richiesta da chi vi ha interesse e il rilascio non è vietato dalla legge (art. 107, DPR 396/2000; legge 1064/1955; DPR 432/1957).
Modulistica da utilizzare
- Richiesta di certificato e/o estratto per riassunto di stato civile
- Richiesta di estratto per riassunto di stato civile plurilingue
- Richiesta di estratto per copia integrale di stato civile
- Modulo per autocertificazione di stato civile
Documenti da presentare o allegare
- Domanda correttamente compilata, motivata (se relativa ad estratti per copia integrale) e corredata dei necessari allegati
- Per gli stranieri: esibizione del permesso di soggiorno. Se il permesso di soggiorno è scaduto è necessario presentarlo insieme alla ricevuta di rinnovo. In mancanza di tali documenti gli atti di nascita si possono ottenere ugualmente, ma l’ufficio ha l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria.
- Autorizzazione del tribunale per i minorenni, per chiedere il rilascio di atti dai quali risulti il rapporto di adozione. Fare riferimento all’art. 28 della legge n. 184 del 1983.
Adempimenti e costi a carico dell’interessato
I certificati, le copie e gli estratti desunti esclusivamente dai registri dello Stato civile e le corrispondenti dichiarazioni sostitutive sono esenti dall’imposta di bollo. Tariffa allegato A al DPR n. 642 del 1972 (DM 20.8.1992), articolo 4, nota 2/c.
A chi rivolgersi
Tempi
Il termine di legge per il rilascio è di 30 giorni (art. 2, comma 2, legge n. 241/1990) ma, normalmente, il rilascio è immediato, a meno che non siano necessarie ricerche d’archivio.
Il termine per il rilascio degli estratti e dei certificati di stato civile occorrenti ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana è stabilito in sei mesi dalla data di presentazione della richiesta da parte di persone in possesso di cittadinanza straniera (art. 14, comma 2-bis, DL n. 113 del 4.10.2018).
È utile sapere che...
La decertificazione, dal sito web del Ministro per la Pubblica Amministrazione
I certificati e gli estratti di stato civile hanno validità di sei mesi. Possono avere valore anche successivamente, se l’utente dichiara, in calce al certificato, che le informazioni in esso contenute non hanno subito modifiche. I certificati che attestano dati non soggetti a mutamenti (es. nascita, morte) hanno validità illimitata.
I certificati di cittadinanza e di stato libero NON sono di stato civile (ma di anagrafe).
Le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di acquisire d’ufficio le copie integrali degli atti di stato civile occorrenti per procedimenti di loro competenza e per motivi inerenti alle proprie finalità istituzionali. Quindi, in linea di massima, tale documento potrà essere richiesto al cittadino soltanto nei rapporti tra privati o nell’ambito dell’attività giudiziaria.
L’art. 177, comma 3, del D.Lgs. 196/2003, che aveva introdotto la possibilità di rilasciare le copie integrali degli atti dello stato civile decorsi settant’anni dalla loro formazione, è stato abrogato dall’art. 27, comma 1, lett. c), n. 3), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
Per informazioni sul certificato plurilingue di capacità matrimoniale, consultare la scheda Pubblicazione di matrimonio.
Riferimenti normativi (attenzione: il testo delle norme collegate NON è ufficiale e potrebbe NON essere aggiornato)
- Circolare min. interno n. 25 del 17.10.2012. Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2012. Applicazione della legge 15 febbraio 1989, n. 54 recante norme sulla compilazione di documenti rilasciati a cittadini italiani nati in comuni ceduti dall' Italia ad altri Stati in base al Trattato di pace - Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 5.7.2012.
- Circolare n. 4 del 2.3.2012. Art. 15, c. 1, legge 183/2011. Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive. Istruzioni per gli ufficiali dello stato civile.
- Circolare Min. interno n. 9 del 20.3.2010. Adesione della Repubblica della Lituania alla Convenzione C.I.E.C n. 16 relativa al rilascio di estratti plurilingue.
- DM interno 5.4.2002. Formulario di stato civile.
- DM interno 27.2.2001. Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all’entrata in funzione degli archivi informatici.
- DPR 28.12.2000, n. 445. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
- DPR 3.11.2000, n. 396. Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
- Legge 31.5.1995, n. 218. Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato.
- Legge 4.5.1983, n. 184. Diritto del minore ad una famiglia. Articolo 28.
- Legge 10.2.1982, n. 34. Modifica delle annotazioni da riportare negli estratti per riassunto degli atti di nascita.
- Legge 21.12.1978, n. 870. Approvazione ed esecuzione della convenzione relativa al rilascio di estratti plurilingue di atti di stato civile, firmata a Vienna l’8 settembre 1976.
- Convenzione di Vienna dell’8.9.1976 relativa al rilascio di estratti plurilingue di atti di stato civile. Anche qui.
- DPR 2.5.1957, n. 432. Regolamento di attuazione della legge 31 ottobre 1955, n. 1064, recante disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti e modificazioni all’ordinamento dello stato civile.
- Legge 31.10.1955, n. 1064. Disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti, e modificazioni all’ordinamento dello stato civile.
- RD 9.7.1939, n. 1238. Ordinamento dello stato civile. Anche qui. Vedere art. 109 del DPR 396/2000. Articoli art. 184-art. 194.
Note
I certificati di stato civile devono contenere le generalità come per legge delle persone a cui i singoli eventi si riferiscono e gli estremi dei relativi atti. I dati suddetti possono essere desunti anche dagli atti anagrafici (art. 108, comma 2, DPR 396/2000).
L’estratto per copia integrale deve contenere (art. 107, DPR 396/2000):
- l’indicazione di estratto per copia integrale;
- la trascrizione esatta dell’atto, compresi il numero e le firme appostevi;
- le singole annotazioni che si trovano sull’atto originale;
- l’attestazione, da parte di chi rilascia l’estratto, che la copia è conforme all’originale;
- la sottoscrizione dell’ufficiale dello stato civile o del funzionario delegato;
- il bollo dell’ufficio.
L’estratto per riassunto deve contenere (art. 108, DPR 396/2000):
- l’indicazione di estratto per riassunto;
- il riassunto che riporta le indicazioni contenute nell’atto e nelle relative annotazioni;
- la sottoscrizione dell’ufficiale dello stato civile o del funzionario delegato;
- il bollo dell’ufficio