L’ufficiale di anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta, previa identificazione, i certificati concernenti la residenza, lo stato di famiglia degli iscritti nell’anagrafe nazionale della popolazione residente, nonché ogni altra informazione ivi contenuta (art. 33, DPR 223/1989).
I certificati anagrafici possono essere richiesti all’ufficio anagrafe del proprio comune di residenza anche quando si riferiscono a persone attualmente residenti in altro comune.
Non si certificano la professione, arte o mestiere, la condizione non professionale, il titolo di studio, il domicilio digitale, la condizione di senza fissa dimora e il titolo di soggiorno (art. 35, DPR 223/1989), le relazioni di parentela (circolare Min. interno n. 11/1996), né si rilasciano certificati dai quali possa comunque risultare il rapporto di adozione (art. 28, comma 3, legge 184/1983).
I certificati anagrafici sono normalmente soggetti all’imposta di bollo fin dall’origine, ai sensi dell’art. 4 della tariffa allegata al DPR n. 642 del 1972. Ne sono esenti solo quando l’uso cui sono destinati è compreso fra quelli elencati nell’allegato B al DPR n. 642 del 1972 oppure è previsto come esente da altra disposizione di legge. Se il richiedente invoca l’esenzione, sotto la sua personale responsabilità deve indicare chiaramente sia l’uso del certificato sia la norma di legge che ne prevede l’esenzione. Per assolvere l’imposta di bollo il richiedente deve produrre un contrassegno telematico (marca da bollo) da 16 euro, acquistata in tabaccheria, oppure chiedere di provvedere virtualmente pagando tale importo al Comune. In tal caso il pagamento avviene normalmente tramite POS, allo sportello, o tramite il sistema PagoPA, negli altri casi.
Il cittadino può ottenere direttamente dal portale web di ANPR, per sé e/o per i componenti della propria famiglia anagrafica, sia le certificazioni anagrafiche (dal 02/08/2023 anche quelli in bollo) sia le autocertificazioni anagrafiche. I certificati riguardanti persone diverse dal richiedente e dai componenti della sua famiglia anagrafica vanno chiesti all’Ufficio anagrafe.
Chi dispone di credenziali SPID può accedere direttamente al portale web di ANPR e visualizzare i dettagli della propria posizione anagrafica e quella dei propri famigliari. Una volta stampata, l’autocertificazione va firmata dall’interessato e può essere utilizzata nei rapporti sia con la Pubblica Amministrazione sia con i privati, i quali sono tenuti ad accettarla.
Schede correlate
Autocertificazioni e autodichiarazioni
Certificati ed estratti di stato civile
Esenzioni dall’imposta di bollo
Invio al proprio domicilio
Tramite posta elettronica. Il richiedente può inviare la domanda all’indirizzo di posta elettronica del Comune. Affinché possa essere presa in considerazione, la domanda deve essere accompagnata dalla copia di un valido documento di riconoscimento del richiedente. L’imposta di bollo può essere assolta virtualmente ed il richiedente dovrà darne atto nella domanda.
Tramite servizio postale. Il richiedente può inviare all’Ufficio anagrafe la domanda, completa e sottoscritta, insieme con la fotocopia di un valido documento di riconoscimento, indicando il proprio recapito per la spedizione del certificato. Deve inoltre allegare: una busta preaffrancata per consentire l’invio del certificato a mezzo del servizio postale; una marca da bollo da 16 euro o, in alternativa, la documentazione attestante l’avvenuto pagamento tramite il sistema PagoPA.
Requisiti d’accesso
Nessun requisito particolare da parte del richiedente: chiunque può farne richiesta. Se, però, il certificato riguarda situazioni anagrafiche pregresse (cosiddetto certificato storico: di residenza, di emigrazione, ecc.), il richiedente deve motivare il proprio interesse.
Modulistica da utilizzare
- Richiesta di certificato anagrafico
- Richiesta di certificato attestante situazioni anagrafiche pregresse
- Richiesta di certificato anagrafico contenente le relazioni di parentela
Documenti da presentare o allegare
- Un valido documento di riconoscimento personale
- Permesso di soggiorno
Adempimenti e costi a carico dell'interessato
- Formulare per iscritto la richiesta, se il certificato si riferisce ad una persona diversa dal richiedente.
- Esplicitare formalmente la motivazione della richiesta, se il certificato deve contenere informazioni anagrafiche pregresse.
- Esplicitare (motivare) formalmente le particolari esigenze certificative che richiedono l’eventuale indicazione delle relazioni di parentela (di norma omesse nei certificati anagrafici).
- Assolvere l’imposta di bollo o, se il richiedente invoca l’esenzione dall’imposta di bollo, dichiarare l’uso cui è destinato il certificato e la norma di legge che, in relazione a tale uso, prevede l’esenzione.
Non sono previsti diritti di segreteria (delibera di Giunta comunale n. 88 del 2001).
A chi rivolgersi
Tempi
Di norma, se la richiesta è completa e chiara e se non sussistono difficoltà tecnico/operative o interpretative, il rilascio del/i certificato/i è immediato. I tempi di rilascio possono allungarsi quando si debbano fare ricerche di archivio, quando si tratti di valutare motivazioni dovute da parte del richiedente ed in tutti gli altri casi in cui l’ufficiale di anagrafe necessiti di considerare/ponderare situazioni complesse o particolari.
È utile sapere che...
Dall’1 gennaio 2012 i certificati sono validi solo nei rapporti tra privati. Lo stabilisce l’art. 15 della legge 12.11.2011, n. 183, che attua la cosiddetta decertificazione, cioè l’eliminazione dei certificati nei rapporti con le pubbliche amministrazioni ed i gestori di pubblici servizi. Sui certificati rilasciati dall’ufficio anagrafe quindi verrà apposta, a pena di nullità, la dicitura: “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della PA o ai privati gestori di pubblici servizi”. Di norma i predetti enti non possono più né chiedere né accettare certificati anagrafici ma soltanto certificazioni/dichiarazioni sostitutive (cosiddette autocertificazioni e autodichiarazioni su stati, qualità personali e fatti). Spetterà quindi agli enti medesimi acquisire d’ufficio i dati o i documenti che lo interessano ed effettuare idonei controlli sulle citate dichiarazioni sostitutive.
La decertificazione, dal sito web del Ministro per la Pubblica Amministrazione
L’Ufficio d’anagrafe può fornire informazioni anagrafiche esclusivamente mediante il rilascio di certificati. In nessun caso vengono fornite informazioni anagrafiche a mezzo telefono o in forma diversa dalla certificazione anagrafica, pertanto si invita ad astenersi da richieste e sollecitazioni in tal senso, ivi comprese richieste di conferma di indirizzo.
Imposta di bollo. Qualora il richiedente, pur in mancanza di presupposti, insista per ottenere i certificati in esenzione dal bollo, l’Ufficiale d’anagrafe li rilascia inviandoli all’Agenzia delle entrate, insieme con la richiesta formulata dall’interessato, ai fini della loro regolarizzazione (articoli 19 e 31 del DPR n. 642 del 1972); in tal caso il richiedente verrà opportunamente informato e potrà ritirare i certificati presso la citata Agenzia delle entrate.
I certificati rilasciati a privati per uso recupero crediti non sono assimilabili ad alcuna delle voci di esenzione dal bollo, pertanto sono regolarmente soggetti alla relativa imposta ai sensi dell’art. 1, comma 1, Tariffa, parte prima, DPR n. 642 del 1972, così come chiarito dall’Agenzia delle entrate di Bologna, con nota del 22.5.2008.
I certificati anagrafici usati per la compilazione della dichiarazione ISEE sono soggetti al bollo: tale uso non rientra fra i casi di esenzione.
L’autocertificazione è sempre esente dall’imposta di bollo. Chi la riceve - pubblica amministrazione o soggetto privato - può sempre rapidamente e gratuitamente chiederne la verifica al comune.
Le certificazioni anagrafiche non possono contenere indicazioni circa i rapporti di parentela (circ. Min. interno n. 11 del 23.7.1996) a meno che l’interessato stesso ne faccia esplicita e formale richiesta per particolari esigenze certificative (circ. Min. interno n. 3 del 20.1.1997).
I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni valgono sei mesi dal rilascio, salvi periodi superiori eventualmente previsti da leggi o regolamenti (art. 41, DPR 445/2000).
I certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile sono ammessi dalle pubbliche amministrazioni nonché dai gestori o esercenti di pubblici servizi anche oltre i termini di validità nel caso in cui l’interessato dichiari, in fondo al documento, che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subito variazioni dalla data di rilascio (art. 45, DPR 445/2000).
Sono comprovabili con autocertificazioni sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni gli stati, le qualità personali ed i fatti elencati dall’art. 46 del DPR n. 445 del 2000. Le autocertificazioni hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono. Non sono soggette all’imposta di bollo.
Previa motivata e formale richiesta, è possibile ottenere il rilascio di certificati storici, attestanti cioè situazioni anagrafiche pregresse (art. 35, comma 4, DPR n. 223 del 1989). In tal caso, se sono necessarie ricerche in archivio, il tempo di rilascio può non essere immediato.
Non è rilasciabile lo stato di famiglia originario per ricostruire l’albero genealogico.
Il carattere pubblico degli atti anagrafici (art. 1, comma 3, legge n. 1228 del 1954) non autorizza il loro rilascio a chiunque, ma esprime il ben diverso concetto legato alla loro efficacia probatoria nei confronti dei terzi (Notiziario ANUSCA luglio-agosto 2006).
Riferimenti normativi (attenzione: il testo delle norme collegate NON è ufficiale e potrebbe NON essere aggiornato)
- Circolare DAIT n. 127 del 29.12.2022. Circolare n. 115/2022 del Ministero dell’interno - Modalità di rilascio di certificati anagrafici tramite l’ANPR - Estrazione certificati anagrafici online per gli Ordini professionali. Anche qui.
- Circolare DAIT n. 115 del 31.10.2022. Modalità di rilascio dei certificati anagrafici telematici tramite l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR).
- Circolare Min. interno n. 90 del 15.11.2021. Rilascio delle certificazioni online da parte di ANPR. Decreto ministeriale adottato ai sensi dell’art. 62, comma 6-bis, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82, recante modalità di erogazione da parte di ANPR dei servizi telematici per il rilascio di certificazioni anagrafiche on-line e per la presentazione on-line delle dichiarazioni anagrafiche.
- Circolare Min. interno n. 25 del 17.10.2012. Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2012. Applicazione della legge 15 febbraio 1989, n. 54 recante norme sulla compilazione di documenti rilasciati a cittadini italiani nati in comuni ceduti dall' Italia ad altri Stati in base al Trattato di pace - Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 5.7.2012.
- Circolare Min. funzione pubblica n. 5 del 23.5.2012. Certificati rilasciati per l’estero o da depositare nei fascicoli delle cause giudiziarie.
- Circolare Min. per la pubblica amministrazione e la semplificazione n. 3/12 del 17.4.2012. Ambito di applicazione delle novelle introdotte dall’art. 15, l. 183 del 2011 in materia di certificazione. (Anche qui o qui)
- Circolare Min. interno n. 512 del 24.1.2012. Legge 12.11.2011, n. 183 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)”. Modificazioni apportate al DPR 445/2000, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
- Direttiva Min. interno n. 14/2011. Adempimenti urgenti per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’articolo 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Anche su www.lineaamica.gov.it.
- Legge 12.11.2011, n. 183. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012). Articolo 15.
- DPR 28.12.2000, n. 445. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
- Circolare Min. interno n. 3 del 20.1.1997. Anagrafe - Precisazione sulla certificazione dello stato di famiglia anagrafica.
- Circolare Min. interno n. 11 del 23.7.1996. Anagrafe - Certificazione dello stato di famiglia anagrafica.
- Circolare MI.A.C.E.L. n. 15/92 del 12.8.1992. Rilascio certificati anagrafici.
- Avvertenze, note illustrative e normativa AIRE, Metodi e Norme, serie B - n. 29 - edizione 1992. Tratta del regolamento anagrafico ed in particolare: iscrizioni, mutazioni e cancellazioni anagrafiche; adempimenti anagrafici; formazione ed ordinamento dello schedario anagrafico della popolazione residente; schedario AIRE; uffici anagrafici periferici, anagrafi separate, schedario della popolazione temporanea; certificazioni anagrafiche; adempimenti topografici ed ecografici; revisioni da effettuarsi in occasione dei censimenti; altri adempimenti statistici; vigilanza, sanzioni e disposizioni generali. Versione integrale PDF.
- DM finanze 20.8.1992. Approvazione della tariffa dell’imposta di bollo.
- DPR 30.5.1989, n. 223. Regolamento anagrafico della popolazione residente. Versione con avvertenze e note ISTAT.
- DPR 30.12.1982, n. 955. Disposizioni integrative e correttive.
- DPR 26.10.1972, n. 642. Disciplina dell’imposta di bollo.
- Legge 24.12.1954, n. 1228. Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente.