Per pubblicazione di matrimonio qui si intende il procedimento con cui l’ufficiale dello stato civile accerta l’insussistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio, pubblicizzando l’intenzione degli aspiranti sposi (“promittenti”).

 

Requisiti d’accesso

  • Età non inferiore ad anni 18 oppure, con decreto del tribunale efficace (art. 84 del codice civile), ad anni 16
  • Assenza di interdizione per infermità mentale (art. 85 del codice civile)
  • Stato libero (art. 86 del codice civile)
  • Inesistenza di impedimenti di parentela, affinità, adozione e filiazione (art. 87 del codice civile)
  • Immunità da condanne penali previste dall’art. 88 del codice civile
  • Altri requisiti previsti nel paragrafo “Documenti da presentare o allegare”

Modulistica da utilizzare

Documenti da presentare o allegare

  • Documento di riconoscimento, in corso di validità, degli interessati.
  • Per i cittadini stranieri
    • Dichiarazione dell’autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che, in base alle leggi a cui è sottoposto, nulla osta al matrimonio (art. 116 del codice civile)
    • Se cittadino extra-UE: documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano
  • In caso di matrimonio religioso, valido agli effetti civili, è necessario presentare la richiesta del parroco o del ministro di culto unitamente al decreto ministeriale di nomina.
  • Casi particolari
    • Il minorenne, anche se straniero, che ha compiuto i 16 anni ma non ancora i 18 deve produrre il decreto di ammissione al matrimonio del tribunale per i minori
    • La sposa di stato libero da meno di 300 giorni
      • Se vedova o con precedente matrimonio annullato: deve produrre decreto di ammissione al matrimonio del tribunale
      • In caso di precedente matrimonio cessato o sciolto a seguito di sentenza di divorzio: deve produrre fotocopia della sentenza per stabilire la necessità del documento al precedente punto
    • Gli sposi, tra loro parenti (zio/a e nipote) o affinità (cognati, ecc.) devono produrre decreto del tribunale di autorizzazione al matrimonio

Opposizione

Se l'ufficiale dello stato civile conosce un impedimento non dichiarato deve immediatamente informare il procuratore della Repubblica, affinché questi possa proporre al presidente del tribunale opposizione al matrimonio (art. 59, DPR 396/2000). I soggetti che possono fare opposizione sono elencati all’art. 102 del codice civile. L’opposizione può essere sempre proposta finchè il matrimonio non è celebrato (art. 60).

Adempimenti e costi a carico dell’interessato

La richiesta della pubblicazione deve farsi da ambedue gli sposi o da persona che ne ha da essi ricevuto speciale incarico (art. 96 del codice civile).

Produrre una o due marche da bollo da € 16,00 a seconda che gli sposi risiedano entrambi nel comune o in comuni diversi.

A chi rivolgersi

Ufficio di stato civile

Tempi

L’atto di pubblicazione resta pubblicato per 8 giorni (art. 55, DPR 396/2000). Trascorsi tre giorni dalla compiuta pubblicazione senza che sia stata fatta alcuna opposizione, il matrimonio può essere celebrato (art. 57). Se il matrimonio non è celebrato nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta (art. 99, codice civile).

È utile sapere che...

La pubblicazione deve essere richiesta all’ufficiale dello stato civile del comune dove uno degli sposi ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza degli sposi (art. 94 del codice civile).

La documentazione necessaria a comprovare l’esattezza delle dichiarazioni rese dagli sposi è acquisita d’ufficio presso i comuni di nascita e di residenza.

Il matrimonio deve essere celebrato entro 180 giorni dal compimento delle pubblicazioni; scaduto tale termine, le pubblicazioni si considerano come mai avvenute.

Riferimenti normativi (attenzione: il testo delle norme collegate NON è ufficiale e potrebbe NON essere aggiornato)

 

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