Per pubblicazione di matrimonio qui si intende il procedimento con cui l’ufficiale dello stato civile accerta l’insussistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio, pubblicizzando l’intenzione degli aspiranti sposi (“promittenti”).
Requisiti d’accesso
- Età non inferiore ad anni 18 oppure, con decreto del tribunale efficace (art. 84 del codice civile), ad anni 16
- Assenza di interdizione per infermità mentale (art. 85 del codice civile)
- Stato libero (art. 86 del codice civile)
- Inesistenza di impedimenti di parentela, affinità, adozione e filiazione (art. 87 del codice civile)
- Immunità da condanne penali previste dall’art. 88 del codice civile
- Altri requisiti previsti nel paragrafo “Documenti da presentare o allegare”
Modulistica da utilizzare
Documenti da presentare o allegare
- Documento di riconoscimento, in corso di validità, degli interessati.
- Per i cittadini stranieri
- In caso di matrimonio religioso, valido agli effetti civili, è necessario presentare la richiesta del parroco o del ministro di culto unitamente al decreto ministeriale di nomina.
- Casi particolari
- Il minorenne, anche se straniero, che ha compiuto i 16 anni ma non ancora i 18 deve produrre il decreto di ammissione al matrimonio del tribunale per i minori
- La sposa di stato libero da meno di 300 giorni
- Se vedova o con precedente matrimonio annullato: deve produrre decreto di ammissione al matrimonio del tribunale
- In caso di precedente matrimonio cessato o sciolto a seguito di sentenza di divorzio: deve produrre fotocopia della sentenza per stabilire la necessità del documento al precedente punto
- Gli sposi, tra loro parenti (zio/a e nipote) o affinità (cognati, ecc.) devono produrre decreto del tribunale di autorizzazione al matrimonio
Opposizione
Se l'ufficiale dello stato civile conosce un impedimento non dichiarato deve immediatamente informare il procuratore della Repubblica, affinché questi possa proporre al presidente del tribunale opposizione al matrimonio (art. 59, DPR 396/2000). I soggetti che possono fare opposizione sono elencati all’art. 102 del codice civile. L’opposizione può essere sempre proposta finchè il matrimonio non è celebrato (art. 60).
Adempimenti e costi a carico dell’interessato
La richiesta della pubblicazione deve farsi da ambedue gli sposi o da persona che ne ha da essi ricevuto speciale incarico (art. 96 del codice civile).
Produrre una o due marche da bollo da € 16,00 a seconda che gli sposi risiedano entrambi nel comune o in comuni diversi.
A chi rivolgersi
Tempi
L’atto di pubblicazione resta pubblicato per 8 giorni (art. 55, DPR 396/2000). Trascorsi tre giorni dalla compiuta pubblicazione senza che sia stata fatta alcuna opposizione, il matrimonio può essere celebrato (art. 57). Se il matrimonio non è celebrato nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta (art. 99, codice civile).
È utile sapere che...
La pubblicazione deve essere richiesta all’ufficiale dello stato civile del comune dove uno degli sposi ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza degli sposi (art. 94 del codice civile).
La documentazione necessaria a comprovare l’esattezza delle dichiarazioni rese dagli sposi è acquisita d’ufficio presso i comuni di nascita e di residenza.
Il matrimonio deve essere celebrato entro 180 giorni dal compimento delle pubblicazioni; scaduto tale termine, le pubblicazioni si considerano come mai avvenute.
Riferimenti normativi (attenzione: il testo delle norme collegate NON è ufficiale e potrebbe NON essere aggiornato)
- Circolare DAIT n. 1 del 12.1.2022. Nulla osta per lo straniero rifugiato che intenda contrarre matrimonio in Italia.
- Circolare Min. finanze n. 223/E del 4.12.2000. Imposta di bollo - Trattamento degli atti di pubblicazione matrimonio - Modalità di pagamento. Anche qui.
- Circolare Min. interno n. 135 del 17.1.2014. Certificazione sostitutiva del nulla osta al matrimonio rilasciato ai cittadini finlandesi che desiderano contrarre matrimonio in Italia.
- Circolare Min. interno n. 136 del 17.1.2014. Nulla osta al matrimonio rilasciato ai cittadini della Repubblica di Lituania. Autorità competente e modello utilizzato.
- Circolare Min. interno n. 24 del 4.12.2013. Articolo 116 del Codice Civile (Matrimonio dello straniero nella Repubblica). Nulla osta al matrimonio. Compiti degli ufficiali dello stato civile. Parere del Consiglio di Stato n. 04377/13, del 24 ottobre 2013, reso nell’Adunanza della Sezione Prima del 9 ottobre 2013, numero affare 03164/2013.
- Circolare DAIT 3/13 del 15.1.2013. Rilascio del certificato di capacità matrimoniale ex Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980: problematica relativa alle pubblicazione di matrimonio (anche qui).
- Circolare Min. interno n. 2 del 28.1.2010. Nuova procedura rilascio Nulla Osta per matrimonio in Italia di cittadini svedesi, residenti in Svezia.
- Circolare min. interno n. 19 del 7.8.2009. Legge 15 luglio 2009, n. 94, recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”. Indicazioni in materia di anagrafe e di stato civile. Anche qui.
- Circolare Min. interno n. n. 11001/118/5 del 5.8.2009. Legge 15 luglio 2009, n. 94 recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”. Anche qui.
- Legge 15.7.2009, n. 94. Disposizioni in materia di sicurezza pubblica..
- DM interno 5.4.2002. Formulario di stato civile.
- Circolare Min. interno n. 2 del 26.3.2001. DPR 3.11.2000, n. 396, recante: Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’art. 2, comma 12, della legge 15.5.1997, n. 127. Anche qui.
- DM interno 27.2.2001. Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all’entrata in funzione degli archivi informatici.
- DPR 3.11.2000, n. 396. Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
- Convenzione di Monaco del 05/09/1980 relativa al rilascio di un certificato di capacità matrimoniale. Vedere anche circolare 3/13.
- Legge 31.5.1995, n. 218. Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato.
- RD n. 262 del 16.3.1942. Codice civile. Titolo VI.
- RD 9.7.1939, n. 1238. Ordinamento dello stato civile. Vedere art. 109 del DPR 396/2000.