Chi dimora da almeno quattro mesi nel territorio del comune, ma non è ancora in grado di stabilire qui la propria residenza, può chiedere l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea, per sé e per gli eventuali componenti del proprio nucleo familiare.
Se l’iscrizione viene chiesta da cittadino dell’Unione Europea (non italiano) che non intende trasferire stabilmente la propria residenza in Italia (per esempio: studenti, lavoratori distaccati non italiani) il requisito di cui sopra è di almeno 3 mesi.
L’iscrizione avviene a domanda dell’interessato o d’ufficio.
Possono richiedere l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea anche i cittadini italiani iscritti nell’AIRE, purché in possesso dei requisiti richiesti.
L’iscrizione è concessa dopo i necessari accertamenti d’ufficio. L’anagrafe, dopo un anno, effettua i dovuti controlli per verificare ed aggiornare la situazione anagrafica degli iscritti.
Requisiti d'accesso
- Per i cittadini italiani e per quelli extra-UE: Dimora temporanea nel comune da almeno 4 mesi
- Per i cittadini dell’Unione Europea non italiani, come studenti, lavoratori distaccati o lavoratori stagionali (circolare Min. interno n. 18 del 2009)
- Dimora nel comune da almeno 3 mesi
- Risorse economiche sufficienti
- Copertura assicurativa sanitaria, come quella fornita dalla Carta di assistenza (Tessera Europea di Assicurazione Malattia o TEAM)
Modulistica da utilizzare
- Domanda di iscrizione nello schedario della popolazione temporanea
- Domanda di iscrizione nello schedario della popolazione temporanea, per cittadino UE non italiano
Documenti da presentare o allegare
- Valido documento di identità
- Attestato di iscrizione anagrafica rilasciato dal comune di provenienza
- Permesso di soggiorno (solo per cittadini stranieri non UE)
- Per cittadini comunitari non italiani. Oltre ai suddetti documenti:
- Studenti
- Certificazione di iscrizione a corso di studi presso un istituto riconosciuto, recante la durata del corso stesso
- Tessera sanitaria europea (TEAM) o altra assicurazione che copra tutti i rischi sanitari
- Documentazione attestante la disponibilità di sufficienti risorse economiche, anche se fornite da terzi
- Lavoratori distaccati
- Dichiarazione del datore di lavoro attestante tale condizione
- Lavoratori stagionali (circ. Min. interno 39 del 18.7.2007)
- Documentazione che provi tale condizione, se non già desumibile dai documenti di seguito elencati
- Almeno uno dei seguenti documenti:
- Ultima busta paga o ricevuta di versamento di contributi all’INPS
- Contratto di lavoro contenente gli identificativi INPS e INAIL;
- Comunicazione di assunzione al Centro per l’impiego o ricevuta di denuncia all’INPS del rapporto di lavoro;
- Preventiva comunicazione all’INAIL del rapporto di lavoro
- Altri
- Documentazione che dimostri la temporaneità del soggiorno
- Tessera sanitaria europea (TEAM) o altra assicurazione che copra tutti i rischi sanitari
- Documentazione attestante la disponibilità di sufficienti risorse economiche, anche se fornite da terzi
- Studenti
Adempimenti e costi a carico dell’interessato
L’interessato è tenuto a
- presentare n. 1 marca da bollo da € 16,00 per l’attestazione di avvenuta iscrizione nello schedario di cittadino comunitario non italiano.
L’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea è gratuita.
A chi rivolgersi
È utile sapere che...
Solitamente quando la permanenza nel comune supera i 12 mesi, il cittadino non può più essere considerato temporaneo e deve quindi chiedere l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente. Se non provvede personalmente è l’ufficiale d’anagrafe che, verificato il sussistere della dimora abituale, lo iscriverà d’ufficio.
L’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea esclude il rilascio di certificazioni anagrafiche (art. 32, c. 3, DPR 223/1989). I cittadini appartenenti all’Unione Europea possono ottenere l’attestazione di avvenuta iscrizione (art. 9, comma 2, DPR 30/2007 e circolare Min. interno n. 18 del 21.7.2009).
Dietro specifica richiesta, i temporanei italiani o i temporanei stranieri residenti in altro comune italiano possono ottenere esclusivamente la carta d’identità.
Riferimenti normativi (attenzione: il testo delle norme collegate NON è ufficiale e potrebbe NON essere aggiornato)
- Circolare Prefettura Modena del 4.4.2015. Operazione umanitaria denominata “Mare Nostrum”. Iscrizione anagrafica dei migranti accolti nelle strutture temporanee
- Circolare Prefettura Modena prot. 18529 del 7.12.2011. Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 novembre 2011, n. 3982, concernente lo stato di emergenza umanitaria legato all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa. Iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all’art. 32 del regolamento anagrafico. L’ordinanza.
- Circolare min. interno n. 18 del 21.7.2009. Direttiva n. 2004/38 CE, sul diritto dei cittadini dell’Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri. Pubblicazione delle linee guida della Commissione europea. Chiarimenti sulla copertura sanitaria richiesta ai fini del soggiorno del cittadino dell’Unione e sulla nozione di “risorse economiche sufficienti al soggiorno”.
- Legge 15.7.2009, n. 94. Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. Articolo 3, commi 38 e 39.
- Circolare min. interno n. 39 del 18.7.2007. Decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 30. Diritto di libera circolazione e di soggiorno dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari.
- DLGS 6.2.2007, n. 30. Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri.
- DPR 30.5.1989, n. 223. Regolamento anagrafico della popolazione residente. Articolo 32.
- Legge 24.12.1954, n. 1228. Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente. Articolo 8.