Consente di mantenere un collegamento tra il cittadino italiano residente all’estero ed il comune italiano di riferimento.

 

Detto comune è quello dal quale il cittadino italiano residente all’estero é emigrato o nei cui registri dello stato civile é iscritto o trascritto il suo atto di nascita e/o di cittadinanza. La registrazione nell’AIRE permette nel contempo al cittadino la sua iscrizione nelle liste elettorali e quindi l’esercizio del diritto di voto.

Schede correlate

Dichiarazione di residenza

ANPR

AIRE

L’iscrizione nell’AIRE comporta la contestuale cancellazione dall’anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR).

Il richiedente cittadino italiano, che intende trasferire la residenza all’estero per un periodo superiore a 12 mesi, può dichiarare il trasferimento di residenza all’estero direttamente al Consolato, oppure, prima di espatriare, può rendere tale dichiarazione al Comune italiano di residenza, utilizzando l’apposito modello.

Nel secondo caso, il cittadino ha l’obbligo di recarsi comunque entro 90 giorni dall’arrivo all’estero al Consolato di competenza per rendere la dichiarazione di espatrio. Il Consolato invierà al Comune di provenienza il modello ministeriale per la richiesta di iscrizione all’AIRE. La cancellazione dall’ANPR e l’iscrizione all’AIRE, in tal caso, decorrono dalla data in cui l’interessato ha reso la dichiarazione di espatrio al comune e saranno effettuate entro due giorni dal ricevimento del modello consolare. Se entro un anno il comune non riceve dal Consolato la richiesta di iscrizione all’AIRE, sarà avviato il procedimento di cancellazione del richiedente dall’ANPR per irreperibilità.

Se invece la richiesta di iscrizione all’AIRE viene presentata direttamente al Consolato, come consentito dalla vigente normativa, questa comporterà l’automatica cancellazione dall’ANPR. Vi provvederà il Comune entro due giorni dal ricevimento del modello consolare (Cons01) e con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione resa all'ufficio consolare (art. 6, comma 9-bis, legge 470/1988).

Schede correlate

Cancellazione anagrafica

Requisiti d’accesso

L’iscrizione all’AIRE avviene:

  • per trasferimento della residenza da un comune italiano all’estero: gli Italiani che si trasferiscono all’estero per più di 12 mesi vengono cancellati dall’ANPR ed iscritti nell’AIRE;
  • per trasferimento dall’AIRE di un altro comune, su richiesta dell’interessato, a condizione che vi siano congiunti iscritti nell’AIRE o nell’ANPR del comune in cui si chiede l’iscrizione;
  • per gli Italiani nati all’estero ed ivi residenti, a seguito della trascrizione dell’atto di nascita nel registro dello stato civile del comune italiano che tiene l’AIRE;
  • per gli stranieri residenti all’estero che acquistano la cittadinanza italiana, a seguito della trascrizione dell’atto di cittadinanza nel registro dello stato civile del comune italiano che tiene l’AIRE;
  • per esistenza all’estero giudizialmente dichiarata.

Modulistica da utilizzare

Modulo per dichiarare l’emigrazione all’estero

Adempimenti e costi a carico dell’interessato

Gli Italiani residenti all’estero che cambiano residenza o abitazione sono tenuti a farne dichiarazione entro novanta giorni all’ufficio consolare nella cui circoscrizione si trova la loro nuova residenza o abitazione.

Devono far pervenire al Comune, tramite consolato, tutte le notizie relative alle variazioni anagrafiche e di stato civile (indirizzo, nascite figli, matrimoni ecc.).

A chi rivolgersi

Ufficio anagrafe

Tempi

L’iscrizione all’AIRE decorre, a seconda dei casi:

  • dalla data in cui l’interessato ha reso la dichiarazione di espatrio al comune;
  • dalla data in cui l’interessato ha reso la dichiarazione di espatrio all’ufficio consolare italiano all’estero, qualora la stessa dichiarazione non sia stata già resa presso il comune di ultima residenza (art. 6, comma 9-bis, legge 470/1988, aggiunto dall’art. 16, comma 3, DL 22/2019);
  • dalla data della trascrizione dell’atto di nascita, nei casi di iscrizione AIRE per nascita (circolare Min. interno n. 12 del 26.6.1990, pag. 17).

Il cittadino interessato è tenuto a presentare dichiarazione all’ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione o di nuova abitazione, nei termini previsti dall’art. 6 della legge 27.10.1988, n. 470, ossia:

  • entro 90 giorni dall’immigrazione, se trasferito all’estero da un comune italiano;
  • entro un anno dall’8.11.1988 (data di entrata in vigore della legge 470/1988), se già residente all’estero da tale data;
  • entro 90 giorni dal cambio di residenza o abitazione.

La dichiarazione deve specificare i componenti della famiglia di cittadinanza italiana ai quali la dichiarazione stessa si riferisce ed è accompagnata da documentazione comprovante la residenza nella circoscrizione consolare.

È utile sapere che...

Solitamente l’iscrizione all’AIRE avviene mediante dichiarazione resa dall’interessato direttamente all’ufficio consolare di residenza, attraverso la compilazione di un apposito modello. Tale modello viene trasmesso dall’ufficio consolare al comune italiano di ultima residenza dell’interessato oppure, in caso di nascita e residenza continuativa all’estero del cittadino, al comune di ultima residenza della madre, del padre o dei suoi antenati. La citata dichiarazione va accompagnata, laddove necessario, dai relativi documenti (atto di nascita e attestazione consolare del possesso della cittadinanza). Essa va resa dall’interessato all’Ufficio consolare competente subito dopo il suo arrivo all’estero e, comunque, entro 90 giorni dalla data dell’espatrio. È, però, sempre possibile - anche dopo i 90 giorni - recarsi presso L’ufficio consolare per richiedere l’iscrizione all’AIRE, regolarizzando, così, la propria posizione anagrafica.

Qualora il cittadino residente all’estero non presenti, entro i termini di legge, la relativa dichiarazione al competente ufficio consolare, questi provvede d’ufficio all’iscrizione nello schedario dei cittadini residenti nella propria circoscrizione, in base ai dati in possesso del consolato medesimo (art. 6, L. 470/1988).

Sono iscritti all’AIRE d’ufficio gli elettori residenti all’estero che, su loro richiesta, ottengono l’iscrizione nelle liste elettorali del comune in quanto nati nel comune medesimo (articolo 11, DPR n. 223 del 1967).

I cittadini AIRE hanno facoltà di ottenere dal Comune il rilascio di:

  • carta d’identità (cartacea)
  • certificati anagrafici e di stato civile (relativamente agli atti formati o trascritti nel comune);
  • tessera elettorale.

Guida per gli italiani residenti all’estero. Dal Ministero dell’interno, una guida, uno strumento di semplificazione per agevolare la conoscenza dei servizi essenziali della pubblica amministrazione e per offrire una assistenza pratica al cittadino che risiede all’estero.

art. 83, comma 16, del DL 25.6.2008, n. 112):

  • entro i sei mesi successivi, il comune conferma all’Agenzia delle entrate che il richiedente ha effettivamente cessato la residenza nel territorio nazionale;
  • per il triennio successivo, il comune e l’Agenzia delle entrate vigilano sull’effettiva cessazione della residenza nel territorio nazionale.

Cancellazione dall’AIRE

La cancellazione dall’AIRE avviene:

  • per rimpatrio in Italia, con contestuale iscrizione nell’ANPR;
  • per decesso o morte giudizialmente dichiarata;
  • per perdita della cittadinanza italiana;
  • per trasferimento all’AIRE di altro comune;
  • per irreperibilità presunta, salvo prova contraria:
    1. trascorsi 100 anni dalla nascita;
    2. dopo due rilevazioni censuarie consecutive concluse con esito negativo;
    3. quando risulti inesistente, tanto nel comune di provenienza quanto nell’AIRE, l’indirizzo all’estero;
    4. quando risulti dal ritorno per mancato recapito della cartolina avviso, spedita ai sensi dell’art. 6 della legge 7/2/1979, n. 40, in occasione delle due ultime consultazioni che si siano tenute con un intervallo non inferiore ad un anno, esclusa l’elezione del Parlamento europeo limitatamente ai cittadini residenti nei paesi dell’Unione europea nonché le consultazioni referendarie locali.

Riferimenti normativi (attenzione: il testo delle norme collegate NON è ufficiale e potrebbe NON essere aggiornato)

 

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