Alle amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica utilità, l’ufficiale di anagrafe rilascia, anche periodicamente, elenchi degli iscritti residenti nel comune.
Schede correlate
Accesso telematico ai dati anagrafici delle persone residenti nel comune
Requisiti d'accesso
Possono rivolgere una motivata richiesta di rilascio di elenchi solo i soggetti di seguito elencati per esclusivo uso di pubblica utilità (art. 34, DPR 223/1989, ):
- le amministrazioni pubbliche;
- i privati che operano in regime di concessione con l’ente pubblico in quanto svolgono un’attività che rientra nella sfera d’azione dell’ente concedente;
- i privati gestori di pubblici servizi per lo svolgimento dell’attività connessa all’esercizio dei poteri pubblici trasferiti.
I dati richiesti devono essere necessari, pertinenti e non eccedenti le finalità istituzionali del richiedente.
Gli elenchi NON possono essere utilizzati per la propaganda elettorale o per pubbliche relazioni di carattere personale.
Compatibilmente con le apparecchiature in uso, possono essere rilasciati dati anagrafici, resi anonimi ed aggregati, agli interessati che ne facciano richiesta per fini statistici e di ricerca (art. 34, comma 2, DPR 223/1989)
I limiti che riguardano il rilascio di elenchi degli iscritti nell’anagrafe si estendono anche alle informazioni contenute nell’AIRE (documento ANUSCA, anche qui).
Modulistica da utilizzare
- Richiesta di elenco di iscritti residenti nel Comune
- Richiesta di elenco anagrafico da parte di consigliere comunale (diritto di accesso di un consigliere comunale agli elenchi anagrafici dei cittadini. Anche qui)
Adempimenti e costi a carico dell’interessato
Il richiedente deve:
- Formulare la richiesta compilando il modulo in ogni sua parte, sottoscriverla ed inoltrarla, allegando eventualmente il tracciato record dei dati
- Rimborsare, prima della consegna, i costi eventualmente sostenuti dal Comune per raccogliere, ordinare e consegnare i dati (art. 34, comma 3, DPR 223/1989)
- Ritirare l’elenco nei modi, tempo e luogo che saranno fissati dal Comune
- Trattare i dati esclusivamente nei modi e per le finalità pubbliche dichiarate nella domanda
- Custodire i dati in modo scrupoloso, adottando ogni accorgimento utile alla loro sicurezza
- Astenersi:
- Dall’eseguire copie di riserva dei dati, nemmeno parziali
- Dal divulgare, commercializzare, comunicare i dati a chicchessia
- Distruggere o restituire l’elenco al Comune al termine del periodo di trattamento
A chi rivolgersi
Tempi
Indicativamente 3 giorni, salvo tempi maggiori legati alla complessità della fornitura richiesta
Riferimenti normativi (attenzione: il testo delle norme collegate NON è ufficiale e potrebbe NON essere aggiornato)
- Regolamento Ue 2016/679.
- Circ. Min. interno 18.3.2004, n. 131-b. Rilascio elenchi anagrafici - sportello abbonamenti TV SAT - Rilascio fotocopie del cartellino della carta d’identità alle Forze dell’ordine.
- Circolare della Prefettura di Modena prot. n. 5111/10 del 13.5.2010. Enti erogatori di servizi pubblici. Accesso agli atti anagrafici e rilascio di certificazioni.
- Garante privacy, provvedimento del 6.10.2005. Il caso Laziomatica. Prescrizioni a tutti i comuni sulla gestione delle anagrafi - 6 ottobre 2005.
- Delibera del Garante della privacy del 12.2.2004. Privacy e propaganda elettorale. Decalogo elettorale.
- DPR 28.12.2000, n. 445. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
- DPR 30.5.1989, n. 223. Regolamento anagrafico della popolazione residente. Versione con avvertenze e note ISTAT. Articolo 34.
- Regolamento comunale. Trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
- Regolamento comunale. Diritto di accesso ai documenti amministrativi e tutela rispetto al trattamento dei dati personali. Articolo 40.