L’accesso e la consultazione di dati anagrafici da parte dei soggetti autorizzati può avvenire mediante collegamenti telematici alle condizioni previste dalla legge:
- nel limite dei dati strettamente necessari per il perseguimento dei propri fini istituzionali
- non possono essere trattenuti dati anagrafici, onde evitare la duplicazione delle anagrafi stesse
- devono essere rispettate le disposizioni dettate a tutela della protezione dei dati personali (circolare Min. interno n. 3 del 26/02/2002)
Schede correlate
Rilascio di elenchi degli iscritti residenti nel comune
Requisiti d'accesso
Possono accedere telematicamente ai dati anagrafici:
- Le persone appositamente incaricate dall’autorità giudiziaria e gli appartenenti alle Forze dell’ordine ed al Corpo della Guardia di finanza (art. 37, c. 1, DPR 223/1989);
- Gli impiegati degli uffici delle imposte, muniti di apposita autorizzazione (art. 33, c. 2, del DPR n. 600 del 1973);
- Gli organismi che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale o che eroghino servizi di pubblica utilità (art. 2, c. 3, DL n. 6 del 1993) o preposti all’informazione statistica pubblica
- Le amministrazioni pubbliche ed i gestori di pubblici servizi, ai sensi dell’art. 43 del DPR n. 445 del 2000, per acquisire d’ufficio stati, qualità o fatti e/o per controllare le dichiarazioni sostitutive - autocertificazioni e autodichiarazioni - presentate dai cittadini.
Modulistica da utilizzare
- Richiesta di attivazione di collegamento telematico per enti esterni (convenzione)
- Richiesta di attivazione di collegamento telematico per uffici del Comune
- Richiesta di estensione dei dati consultabili telematicamente
- Richiesta di credenziali di autenticazione per accedere al sistema
- Richiesta di credenziali di autenticazione per ulteriori utenti
Adempimenti e costi a carico dell’interessato
Per l’accesso telematico ai dati anagrafici è richiesta la sottoscrizione di una specifica convenzione.
Prima ed al fine di consultare telematicamente i dati anagrafici, ogni ente è tenuto a:
Comunicare le generalità (incluso il codice fiscale) delle persone fisiche alle quali il Comune rilascerà credenziali di autenticazione personali;
Nominare formalmente tali persone quali “incaricati” del trattamento dati e comunicare al Comune ogni variazione in merito.
A chi rivolgersi
Riferimenti normativi (attenzione: il testo delle norme collegate NON è ufficiale e potrebbe NON essere aggiornato)
- Circolare DAIT n. 73 del 31.5.2023. Linee guida per l’accesso dei Comuni ai dati ANPR attraverso la PDND - Piattaforma Digitale Nazionale Dati (art. 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale-CAD). Istruzioni operative.
- GDPR, General Data Protection Regulation.
- Garante privacy, provvedimento del 2.7.2015. Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche.
- AgID, determinazione commissariale 126/2013 DIG del 24.7.2013: Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni.
- DL 9.2.2012, n. 5. Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. Art. 6: Comunicazione di dati per via telematica tra amministrazioni
- Direttiva Min. interno n. 14/2011. Adempimenti urgenti per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’articolo 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183
- Circolare della Prefettura di Modena prot. n. 5111/10 del 13.5.2010. Enti erogatori di servizi pubblici. Accesso agli atti anagrafici e rilascio di certificazioni.
- Garante privacy, provvedimento del 6.10.2005. Il caso Laziomatica. Prescrizioni a tutti i comuni sulla gestione delle anagrafi - 6 ottobre 2005.
- DLGS 7.3.2005, n. 82. Codice dell’amministrazione digitale (CAD).
- Circolare Min. interno n. 3 del 26.2.2002. Autorizzazioni per la realizzazione di collegamenti, tramite terminale, tra le anagrafi comunali e gli enti previsti dal d.P.R. 30 maggio 1989 n. 223.
- DPR 28.12.2000, n. 445. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. Art. 43.
- DM interno 18.12.2000. Modalità di comunicazione dei dati relativi ai cittadini stranieri extracomunitari fra gli uffici anagrafici dei comuni, gli archivi dei lavoratori extracomunitari e gli archivi dei competenti organi centrali e periferici del Ministero dell’interno, nonché le modalità ecniche ed il termine per l’aggiornamento e la verifica delle posizioni anagrafiche dei cittadini stranieri già iscritti nei registri della popolazione residente.
- Legge 24.11.2000, n. 340. Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999. Articolo 25, comma 2.
- Legge 15.5.1997, n. 127, art. 2, comma 5: I comuni favoriscono, per mezzo di intese o convenzioni, la trasmissione di dati o documenti tra gli archivi anagrafici e dello stato civile, le altre pubbliche amministrazioni, nonché i gestori o esercenti di pubblici servizi, garantendo il diritto alla riservatezza delle persone. La trasmissione di dati può avvenire anche attraverso sistemi informatici e telematici.
- Garante privacy, provvedimento del 26.5.2000. Anagrafi della popolazione. Le leggi regionali devono sottostare alla legge sulla privacy
- DPCM 5.5.1994. Modalità tecniche e ripartizione delle spese connesse alla realizzazione di collegamenti telematici tra comuni ed organismi che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale o erogano servizi di pubblica utilità.
- DL 15.1.1993, n. 6. Disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale. Articolo 2. Scambio dati attraverso il codice fiscale e acquisizione degli indirizzi.
- DPR 30.5.1989, n. 223. Regolamento anagrafico della popolazione residente. Articolo 37.
- Circolare Min. interno n. 1 del 21.1.1988. Rilascio notizie anagrafiche.
- Legge 24.12.1954, n. 1228. Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente.
- Regolamento comunale. Trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
- Regolamento comunale. Diritto di accesso ai documenti amministrativi e tutela rispetto al trattamento dei dati personali. Articolo 41.