Con la notificazione il messo comunale porta un atto nella legale conoscenza del destinatario.

Schede correlate

Atti depositati nella casa comunale

Il messo comunale notifica atti per conto del Comune. Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi, per le notificazioni dei propri atti, dei messi comunali, qualora non sia possibile eseguirle utilmente ricorrendo al servizio postale o alle altre forme previste dalla legge (art. 10, legge 265/1999).

La notifica si perfeziona in momenti distinti, ossia:

  • Per il mittente, o notificante: al momento della consegna del plico al messo comunale
  • Per il destinatario: dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell’atto

Si ha legale conoscenza dell’atto da parte del destinatario quando il messo ha compiuto tutte le azioni che era tenuto a compiere e quando è trascorso il periodo di tempo, fissato per legge, dall’eventuale deposito dell’atto nella casa comunale, o, se e quando previsti, dall’affissione all’albo comunale dell’avviso o dalla spedizione della comunicazione individuale recanti la notizia di tale deposito.

Tipicamente il messo comunale compie le seguenti azioni per eseguire la notifica:

  • Consegna l’atto nelle mani del destinatario (se questi rifiuta, la notificazione si considera ugualmente fatta nelle sue mani), oppure
  • Consegna l’atto nelle mani di altra persona avente titolo (consegnatario), oppure
  • Deposita l’atto nella casa comunale. Di ciò viene data notizia
    • in caso di irreperibilità “relativa” , mediante comunicazione individuale
    • in caso di irreperibilità “assoluta” , e qualora si tratti di avvisi di accertamento o cartelle di pagamento, mediante avviso pubblico nei modi di legge,
    oppure
  • Deposita l’atto nella casa comunale dell’ultima residenza del destinatario o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita o, se anche questa è ignota, al pubblico ministero

A notifica regolarmente avvenuta, sulla base della relazione redatta e sottoscritta dal messo comunale (relata di notifica), si presume che l’atto sia stato perfettamente portato nella sfera di conoscenza o conoscibilità del destinatario, restando giuridicamente irrilevante l’eventuale mancata effettiva conoscenza dell’atto stesso.

Adempimenti e costi a carico dell’interessato

Il messo comunale può chiedere la sottoscrizione dell’atto o di una ricevuta di presa consegna dell’atto.

La firma è, invece, obbligatoria in caso di notifica di atti finanziari. La firma non impedisce di fare eventuale ricorso, nei tempi e nei modi previsti nell’atto. La firma è altresì obbligatoria nel caso di notifica di un atto al portiere o vicino di casa.

A chi rivolgersi

Ufficio del messo comunale

Tempi

Le notifiche avvengono dalle ore 7.00 alle ore 21.00 (art. 147, cpc). Qualora la notifica non avvenga in tali orari, è comunque valida se il destinatario accetta di ricevere. Se il destinatario rifiuta di ricevere gli atti al di fuori di tali orari, il messo comunale dovrà ritornare sul posto rispettando i tempi stabiliti per le notificazioni.

Decorrenza (art. 149, cpc)

  • Per il notificante, la notifica decorre dalla consegna del plico al messo
  • Per il destinatario, dal momento in cui egli ha legale conoscenza dell’atto. Questo significa che la notifica di un atto produce i suoi effetti dal momento della sua consegna nelle mani del destinatario, anche se questo si rifiuti di ricevere l’atto (art. 138, cpc). In caso di assenza momentanea del destinatario, la notifica produce i suoi effetti al momento della consegna dell’atto nelle mani delle persone legittimate al ritiro (art. 139, cpc).
    Nel caso di irreperibilità “relativa” e assenza, incapacità o rifiuto delle persone legittimate al ritiro, il messo depositerà l’atto nella casa comunale informandone il destinatario con raccomandata AR; il tal caso la notifica produrrà i suoi effetti dal 10.mo giorno successivo all’invio della raccomandata contenente la notizia del deposito o, se antecedente, dalla data di ricevimento della stessa (sentenza Corte costituzionale n. 3 del 14.1.2010 - Cass. civ. (Ord.), Sez. unite, 13.1.2005, n. 458).
    Nel caso di irreperibilità “assoluta” del destinatario, la notifica produrrà i suoi effetti il 20.mo giorno successivo alla data di notifica coincidente con il deposito presso la casa comunale. In tal caso, qualora si tratti di avvisi di accertamento o cartelle di pagamento, gli effetti decorrono dall’8.vo giorno dalla pubblicazione dell’avviso contenente la notizia dell’avvenuto deposito.

È utile sapere che...

Con sentenza n. 258/2012, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 4 dell’art. 26, del DPR n. 602/1973 nella parte in cui prevede - in caso di irreperibilità relativa del contribuente - che la notifica della cartella possa avvenire attraverso il semplice deposito dell’atto presso l’albo comunale, ai sensi art. 60, comma 1, lettera e), DPR n. 600/1973.

Pertanto, per effetto di tale pronuncia, nei casi di irreperibilità “relativa” (cioè nei casi di cui all’art. 140 c.p.c.), sarà applicabile, con riguardo alla notificazione delle cartelle di pagamento, il disposto dell’ultimo comma dello stesso art. 26 del DPR n. 602 del 1973, in forza del quale «Per quanto non è regolato dal presente articolo, si applicano le disposizioni dell’art. 60 del predetto decreto» n. 600 del 1973 e, quindi, in base all’interpretazione data a tale normativa dal diritto vivente, quelle dell’art. 140 cpc, cui anche rinvia l’alinea del primo comma dell’art. 60 del DPR n. 600 del 1973 (fonte: www.altalex.com).

Notifiche di atti all’estero (dal sito del Ministero per gli affari esteri)

Il messo comunale non può più notificare i ricorsi al TAR

Il procedimento di notificazione (sito web del Comune di Voghiera)

Riferimenti normativi (attenzione: il testo delle norme collegate NON è ufficiale e potrebbe NON essere aggiornato)

  • DL 18.10.2012, n. 179, Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, art. 16-ter, Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni.
  • DM economia e finanze 12.9.2012 (GU n. 254 del 30.10.2012). Disposizioni in materia di ripetibilità delle spese di notifica e determinazione delle somme oggetto di recupero nei confronti del destinatario dell’atto notificato.
  • Sentenza della Corte Costituzionale n. 3/2010. L’art. 140 del cod. proc. civ. è illegittimo nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.
  • Legge 27.12.2006, n. 296. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007). Articoli 158 e seguenti.
  • DM finanze 3.10.2006. Aggiornamento del compenso spettante per la notifica degli atti delle pubbliche amministrazioni da parte dei messi comunali.
  • Ordinanza della Corte di cassazione n. 458 del 13.1.2005. La notificazione nei confronti del destinatario effettuata ai sensi dell’art. 140 del cod. proc. civ. si ha per eseguita con il compimento dell’ultimo degli adempimenti prescritti (spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento). Tuttavia, poiché tale adempimento persegue lo scopo di consentire la verifica che l’atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario, l’avviso di ricevimento deve essere allegato all’atto notificato e la sua mancanza provoca la nullità della notificazione, che resta sanata dalla costituzione dell’intimato o dalla rinnovazione della notifica ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civile.
  • D.LGS. 8.8.2000, n. 267. Testo unico degli enti locali.
  • DPR 28.12.2000, n. 445. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. Articolo 15-bis.
  • Legge 3.8.1999, n. 265. Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142. Articolo 10.
  • D.LGS. 12.2.1993, n. 39. Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell’art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Articolo 3.
  • DLGS 31.12.1992, n. 546. Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Art. 16.
  • Legge 20.11.1982, n. 890. Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari.
  • DPR 29.9.1973, n. 602. Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito. Articolo 26.
  • DPR 29.9.1973, n. 600. Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi. Articolo 60.
  • DPR 5.1.1967, n. 200. Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari. Articoli 30 e 75.
  • RD n. 1368 del 18.12.1941. Disposizioni per l’attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie. Capo IV.
  • RD n. 1443 del 28.10.1940. Codice di procedura civile. Articoli 137 e seguenti.
  • RD 14.4.1910, n. 639. Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

 

 

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