Si considera senza fissa dimora chi non ha in alcun comune quella dimora abituale che è elemento necessario per l’accertamento della residenza: girovaghi, artisti delle imprese spettacoli viaggianti, commercianti e artigiani ambulanti, ecc.
Schede correlate
Iscrizione anagrafica di cittadino italiano
Iscrizione anagrafica di cittadino UE
Iscrizione anagrafica di cittadino straniero (non UE)
Procedimento
Per le persone senza fissa dimora si adotta il criterio dell’iscrizione anagrafica nel comune di domicilio. Nel caso in cui questo coincida con luoghi che coinvolgano la sfera giuridica di altri soggetti, occorre il consenso alla domiciliazione da parte di tutte le persone interessate (Guida alla vigilanza anagrafica, pag. 71)
Non si considera persona senza fissa dimora colui che per ragioni professionali o per mancanza di alloggio stabile (senza tetto) si sposti frequentemente nell’ambito dello stesso comune (Avvertenze, note illustrative e normativa AIRE, Metodi e Norme, serie B - n. 29 - edizione 1992, pag. 41).
Senza fissa dimora è quindi colui che non può indicare un luogo di dimora abituale presso il quale sia accertabile la propria presenza. Questi, al momento della richiesta di iscrizione anagrafica, deve fornire gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l’effettiva sussistenza del domicilio. La norma intende evitare che all’iscrizione anagrafica presso un domicilio corrisponda una situazione d’irreperibilità per l’interessato (circ. Min. interno n. 19 del 7.8.2009, pag. 5-6).
In ordine al diritto/dovere del cittadino di aggiornare la propria posizione anagrafica, alle modalità, ai tempi, alle relative responsabilità, vale tutto quanto riportato nella scheda relativa all’iscrizione anagrafica.
Il registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora è tenuto dalla Direzione centrale per i servizi demografici del Dipartimento per gli affari interni e territoriali, che vi accede in via esclusiva (circ. Min. interno n. 22 del 21.7.2010).
Requisiti d'accesso
- Vale quanto riportato nella scheda relativa all’iscrizione anagrafica.
- L’interessato NON deve dimorare abitualmente in alcun luogo.
Modulistica da utilizzare
- Vale quanto riportato nella scheda relativa all’iscrizione anagrafica
- Dichiarazione di residenza (modulo adattato per i senza fissa dimora) (versione PDF)
- Dichiarazione di consenso al domicilio (nel caso coincida con luogo che coinvolge la sfera giuridica di altri soggetti)
Documenti da presentare o allegare
- Vale quanto riportato nella scheda relativa all’iscrizione anagrafica
Adempimenti e costi a carico dell'interessato
Vale quanto riportato nella scheda relativa all’iscrizione anagrafica
L’interessato ha l’obbligo di fornire all’ufficio anagrafe, al momento della richiesta di iscrizione, gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l’effettiva sussistenza del domicilio. Di norma è escluso che quest’ultimo faccia riferimento ad un indirizzo territorialmente non esistente (fittizio). Le norme anagrafiche relative alle persone senza fissa dimora tendono infatti ad evitare che all’iscrizione anagrafica presso un domicilio corrisponda una situazione d’irreperibilità dell’interessato (circ. Min. interno n. 19 del 7.8.2009, punto 6).
A chi rivolgersi
Tempi
Vale quanto riportato nella scheda relativa all’iscrizione anagrafica
È utile sapere che...
Se la persona senza fissa dimora non ha un recapito o un vero e proprio domicilio (sede principale dei propri affari), viene anagraficamente iscritto in una via territorialmente non esistente (Avvertenze, note illustrative e normativa AIRE, Metodi e Norme, serie B - n. 29 - edizione 1992, pag. 45).
Ai fini del censimento della popolazione, si considerano persone senza tetto quelle senza fissa dimora che non hanno alcun domicilio: né abitazione né altro tipo di alloggio - persone che vivono in strada, sotto i ponti, ecc. (Istat, 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni, Manuale della rilevazione, par. 2.1.1.4).
Riferimenti normativi (attenzione: il testo delle norme collegate NON è ufficiale e potrebbe NON essere aggiornato)
- Vale quanto riportato nella scheda relativa all’iscrizione anagrafica.
- Circolare Min. interno n. 22 del 21.7.2010. Decreto del Ministero dell’Interno in data 6 lugli 2010, recante le modalità di funzionamento del registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora
- DM 6.7.2010. Modalità di funzionamento del registro delle persone senza fissa dimora, a norma dell’articolo 2, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, come modificato dall’articolo 3, comma 39, della legge 15 luglio 2009, n. 94
- Guida alla vigilanza anagrafica, Metodi e norme n. 48, 2010, Istat
- Circolare min. interno n. 19 del 7.8.2009. Legge 15 luglio 2009, n. 94, recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”. Indicazioni in materia di anagrafe e di stato civile.
- Legge n. 1228 del 24.12.1954, Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, art. 2, comma 4, inserito dall’art. 3, comma 39, della legge n. 94 del 15.7.2009, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica.