E’ costituita da due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile (art. 1, c. 36, legge 76/2016).

 

Per l’accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all’art. 4 e all’art. 13, c. 1, lett. b), del regolamento anagrafico (art. 1, c. 37, legge 76/2016).

E’ facoltà dei conviventi di fatto disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza, in forma scritta con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico (art. 1, c. 50 e 51, legge 76/2016). Il professionista, ai fini dell’opponibilità ai terzi, ne trasmette copia, entro 10 giorni, al comune di residenza dei conviventi, per la registrazione in anagrafe, ai sensi degli artt. 5 Convivenza anagrafica e 7 Iscrizioni anagrafiche del DPR n. 223 del 1989 (art. 1, c. 50 e 51, legge 76/2016).

Requisiti d’accesso

Requisiti per costituire la convivenza di fatto

  • Compimento della maggiore età (art. 1, c. 36, legge 76/2016)
  • Stabile reciproca convivenza (art. 1, c. 37, legge 76/2016)
  • Stabile unione dovuta a legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale (art. 1, c. 36, legge 76/2016)
  • Assenza di vincoli di parentela, affinità o adozione, di matrimonio o di unione civile (art. 1, c. 36, legge 76/2016)

Requisiti per sottoscrivere l’eventuale contratto di convivenza (art. 1, c. 57, legge 76/2016):

  1. Assenza di un vincolo matrimoniale, di un’unione civile o di un altro contratto di convivenza
  2. Legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale e assenza di rapporti di parentela, affinità, adozione
  3. Compimento della maggiore età
  4. Assenza di interdizione giudiziale
  5. Immunità da condanna per il delitto di cui all’art. 88 del codice civile (omicidio coniuge dell’altra persona)

Modulistica da utilizzare

Modello di dichiarazione di convivenza di fatto: versione .rtf, versione .pdf

A chi rivolgersi

Ufficio anagrafe

È utile sapere che...

Risorsa web: Coppie di nazionalità diverse: diritti dei conviventi (dal sito web del Ministero della giustizia).

Diritti. Alle due persone costituenti convivenza di fatto sono riconosciute alcune prerogative spettanti ai coniugi:

  • Ordinamento penitenziario (art. 1, c. 38, legge 76/2016). Il convivente ha gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario.
  • Malattia o ricovero (art. 1, c. 39, legge 76/2016). Il convivente ha diritto di visita, di assistenza e di accesso ai dati personali in ambito sanitario.
  • Potere di rappresentanza (art. 1, c. 40, legge 76/2016). Ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati
    1. per le decisioni in materia di salute, in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere
    2. per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie, in caso di morte.
    Tale designazione é effettuata in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone.
  • Casa di abitazione (art. 1, c. 42, 43 e 44, legge 76/2016). In caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni, comunque non oltre i cinque anni. Se nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, quest’ultimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni. Il diritto di abitazione viene meno se il convivente superstite cessa di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto.
    Nel caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il suo convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto.
  • Assegnazione di casa popolare (art. 1, c. 45, legge 76/2016). Nel caso in cui l’appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di fatto.
  • Impresa familiare (art. 1, c. 46, legge 76/2016). Al convivente che presti stabilmente la propria opera nell’impresa dell’altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato.
  • Interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno (art. 1, c. 48, legge 76/2016). Il convivente può essere nominato tutore o curatore o amministratore di sostegno dell’altro convivente.
  • Risarcimento del danno da fatto illecito (art. 1, c. 49, legge 76/2016). In caso di decesso del convivente di fatto derivante da fatto illecito di un terzo, al convivente superstite nell’individuazione del danno risarcibile si applicheranno gli stessi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.
  • Alimenti (art. 1, c. 65, legge 76/2016). In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall’altro convivente e gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. In tali casi, gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura determinata ai sensi dll’art. 438, c. 2, del codice civile. Ai fini della determinazione dell’ordine degli obbligati ai sensi dell’art. 433 del codice civile, l’obbligo alimentare del convivente di cui al presente comma è adempiuto con precedenza sui fratelli e sorelle.

Regime patrimoniale. Con le stesse modalità usate per sottoscrivere il contratto di convivenza, il regime patrimoniale scelto può essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza stessa (art. 1, c. 54, legge 76/2016). Il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, questi si hanno per non apposti (art. 1, c. 56, legge 76/2016).

Il contratto di convivenza si risolve per: (art. 1, c. 59, legge 76/2016)

  1. Accordo delle parti
  2. Recesso unilaterale
  3. Matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona
  4. Morte di uno dei contraenti

Riferimenti normativi (attenzione: il testo delle norme collegate NON è ufficiale e potrebbe NON essere aggiornato)

  • Vale quanto riportato nella scheda relativa all’iscrizione anagrafica.
  • Circolare Min. interno n. 78 del 21.9.2021. Registrazione anagrafica dei contratti di convivenza.
  • Circolare Min. interno n. 7 del 1.6.2016. Legge 20 maggio 20166, n. 76 (“Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”). Art. 1, commi 36-65. Prime indicazioni sugli adempimenti anagrafici in materia di convivenze di fatto.
  • Legge 20.5.2016, n. 76. Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze (entrata in vigore: 5 giugno 2016, essendo stata pubblicata in GU Serie Generale n. 118 del 21 maggio 2016)

 

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