Cambio d’ufficio dell’indirizzo anagrafico a seguito di variazioni alla numerazione civica e/o alla toponomastica (nome della via, piazza, ecc.)
Nel caso in cui si verifichino modifiche alla numerazione civica e/o alla toponomastica, il Comune provvede d’ufficio alla variazione dell’indirizzo anagrafico delle persone interessate. Questo NON comporta l’aggiornamento della carta d’identità, né del passaporto, né della patente di guida posseduti, i quali possono quindi essere utilizzati fino alla loro naturale scadenza; la variazione interessa invece i documenti di circolazione di veicoli di proprietà.
Secondo la risoluzione ministeriale prot. 200501700-15100/14020 del 18.4.2005, NON é necessario l’aggiornamento della patente di guida né della carta di circolazione dei veicoli posseduti. In tali casi, infatti, all’interessato può essere rilasciato un certificato di residenza, in esenzione dal bollo, da accludere alla patente.
A chi rivolgersi
Riferimenti normativi (attenzione: il testo delle norme collegate NON è ufficiale e potrebbe NON essere aggiornato)
- Circolare Min. interno n. 1 del 10.1.1997. DPR 16.9.1996, n. 610. Aggiornamento della carta di circolazione per cambio di residenza o di abitazione.
- Circolare Min. interno 7.2.1996, n. 2 - prot. 09601060-15100/305. Ulteriori precisazioni sulle modalità applicative del D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575 recante: «Norme sull’aggiornamento della patente di guida per cambio di residenza o di abitazione»
- Circolare Min. interno 18.7.1995, n. 11 - prot. 09503492/15100-2020. D.P.R. 19-04-1994, n. 575: «Regolamento recante la disciplina dei procedimenti per il rilascio e la duplicazione delle patenti di guida» Aggiornamento della patente di guida per cambio di residenza o di abitazione.
- DPR 19.4.1994, n. 575. Regolamento recante la disciplina dei procedimenti per il rilascio e la duplicazione della patente di guida di veicoli.
- DPR 16.12.1992, n. 495. Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada. Articolo 247, comma 3, e articolo 252, comma 2.
- DLGS 30.4.1992, n. 285. Nuovo codice della strada. Articolo 116, comma 11.