L’attestazione certifica il diritto di soggiorno permanente per un cittadino di uno stato membro dell’Unione europea.

 

Schede correlate

Iscrizione anagrafica di cittadino UE

Attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino UE

Procedimento

Il documento corrisponde all’allegato 3 alla circolare Min. interno n. 45 dell’8.8.2007 (anche qui).

Requisiti d’accesso

L’interessato deve:

  • Essere residente nel comune
  • Essere cittadino di uno degli stati dell’Unione Europea
  • Avere soggiornato legalmente ed in via continuativa
    • per cinque anni nel territorio nazionale (caso generale), ovvero
    • per i periodi più brevi stabiliti dall’art. 15 del DLGS n. 30 del 2007, nei casi particolari ivi previsti
  • Trovarsi nelle particolari condizioni ed avere gli specifici requisiti previsti dal citato art. 15 del DLGS n. 30 del 2007, qualora intenda avvalersi dei minori periodi di soggiorno previsti dalla norma stessa, nei casi di seguito descritti
    • - Il lavoratore subordinato o autonomo che, nel momento in cui cessa l’attività ha raggiunto l’età prevista per la pensione di vecchiaia, nonché il lavoratore subordinato che cessa di svolgere la propria attività a seguito di pensionamento anticipato, qualora abbia svolto in Italia la propria attività negli ultimi dodici mesi e vi abbia soggiornato in via continuativa per oltre tre anni. Se il lavoratore non ha diritto alla pensione di vecchiaia, la condizione relativa all’età è considerata soddisfatta al raggiungimento dei 60 anni.
    • - Il lavoratore subordinato o autonomo che ha soggiornato in modo continuativo nello Stato per oltre due anni e cessa di lavorare a causa di una sopravvenuta incapacita lavorativa permanente. Nel caso in cui l’incapacità sia stata causata da un infortunio sul lavoro o da una malattia professionale che dà all’interessato diritto ad una prestazione interamente o parzialmente a carico di un’istituzione dello Stato, non si applica alcuna condizione relativa alla durata del soggiorno.
    • - Il lavoratore subordinato o autonomo che, dopo tre anni d’attività e di soggiorno continuativi nello Stato, eserciti un’attività subordinata o autonoma in un altro stato membro, pur continuando a risiedere nel territorio dello Stato, permanendo le condizioni previste per l’iscrizione anagrafica.

Modulistica da utilizzare

Richiesta di attestazione del diritto di soggiorno permanente per i cittadini UE

Documenti da presentare o allegare

  • Passaporto o carta d’identità
  • Certificato di residenza storico o autocertificazione comprovante la presenza nel territorio italiano da più di cinque anni
  • Eventuale documentazione atta a provare le sopradescritte particolari condizioni di cui all’art. 15 del DLGS n. 30 del 2007

Adempimenti e costi a carico dell’interessato

L’interessato deve:

A chi rivolgersi

Ufficio anagrafe

Tempi

30 giorni dalla richiesta corredata dalla documentazione atta a provare il possesso dei requisiti.

Riferimenti normativi (attenzione: il testo delle norme collegate NON è ufficiale e potrebbe NON essere aggiornato)

  • Circolare min. interno n. 45 dell’8.8.2007. Decreto legislativo n. 30/2007. Diritto di libera circolazione e di soggiorno dei cittadini dell’Unione europea.
  • Circolare min. interno n. 19 del 6.4.2007. Decreto legislativo n. 30, del 6 febbraio 2007, recante “Attuazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini dell’unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri”, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/194/CEE, 75/34/CEE, 75/35 (CE), 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE. Anche qui.
  • DLGS 6.2.2007, n. 30. Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri.
  • Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29.4.2004. Diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Riassunto su www.immigrazione.biz.
  • DLGS 25.7.1998 n. 286. Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
  • DPR 30.5.1989, n. 223. Regolamento anagrafico della popolazione residente.

Note

Continuità del soggiorno. Non è pregiudicata da assenze che non superino complessivamente sei mesi l’anno, nonché da assenze di durata superiore per l’assolvimento di obblighi militari ovvero da assenze fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro o in un paese terzo. Art. 14, comma 3, DLGS n. 30 del 2007.

 

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