L’ufficiale d’anagrafe provvede all’annullamento di registrazioni anagrafiche quando le corrispondenti dichiarazioni risultano non corrispondenti agli accertamenti.
In tal caso si ripristina d’ufficio la precedente posizione anagrafica degli interessati.
Le norme in materia di anagrafe prevedono infatti quanto segue:
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L’ufficiale d’anagrafe è tenuto a registrare, entro 2 giorni dalla ricezione, le seguenti dichiarazioni anagrafiche (art. 5, comma 3, DL 5/2012):
- Trasferimento di residenza da altro comune o dall’estero ovvero di trasferimento di residenza all’estero
- Costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza
- Cambiamento di abitazione
- L’ufficiale d’anagrafe dispone accertamenti per verificare le dichiarazioni ricevute; in caso di accertamenti negativi o di verificata assenza dei requisiti, provvede al ripristino della posizione anagrafica precedente, ossia, a seconda dei casi, alla cancellazione degli interessati o alla loro nuova registrazione nell’abitazione precedente, dalla data di ricezione delle loro dichiarazioni anagrafiche (art. 18-bis, DPR 223/1989).
- In caso di dichiarazioni non veritiere, i dichiaranti decadono (art. 75, DPR 445/2000) dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere ed incorrono (art. 76, DPR 445/2000) nelle conseguenze previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia. A tal fine, se nel corso degli accertamenti svolti entro 45 giorni dalla ricezione delle dichiarazioni rese, emergono discordanze con queste ultime, l’ufficiale d’anagrafe segnala quanto emerso alla competente autorità di pubblica sicurezza (art. 5, comma 4, DL 5/2012). Dichiarazioni anagrafiche non veritiere e dovere dell’ufficiale di anagrafe di denuncia alla Procura della Repubblica nonché di segnalazione all’autorità di pubblica sicurezza e al comune di provenienza (anche qui).
In altre parole, le norme anagrafiche vigenti, segnatamente quelle introdotte con la cosiddetta anagrafe in tempo reale, hanno effettivamente semplificato per i cittadini l’esercizio del diritto/dovere di aggiornare la propria posizione anagrafica. E’ bene però ricordare che esse, se da un lato hanno notevolmente ridotto i tempi della pratica anagrafica, dall’altro hanno caricato di responsabilità le dichiarazioni che gli interessati rilasciano al pubblico ufficiale in ordine alla propria dimora abituale (presupposto necessario e sufficiente per ottenere/mantenere la residenza anagrafica) in un determinato luogo. Infatti, eventuali dichiarazioni non veritiere farebbero scattare, d’ufficio, segnalazioni alle competenti autorità, con possibili conseguenze anche sotto il profilo penale.
A chi rivolgersi
Tempi
Una volta ricevute le dichiarazioni anagrafiche, l’ufficiale d’anagrafe ha 45 giorni di tempo per accertarne la veridicità. Se dagli accertamenti emergono discordanze con le dichiarazioni rese, l’ufficiale d’anagrafe invia alle persone interessate il preavviso di rigetto, ossia la comunicazione di motivi ostativi prevista dall’art. 10-bis della legge 241/1990, con cui si assegnano 10 giorni di tempo per presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione del preavviso di rigetto interrompe i termini del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 10 giorni di cui sopra. Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni é data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
Riferimenti normativi (attenzione: il testo delle norme collegate NON è ufficiale e potrebbe NON essere aggiornato)
- DPR 30.7.2012, n. 154 (in vigore dal 25.9.2012). Regolamento di attuazione dell’articolo 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, in materia di variazioni anagrafiche. Parere del Consiglio di Stato. Relazione illustrativa. Circolare esplicativa Min. interno n. 23/2012 del 14.9.2012. Scheda con le modifiche al regolamento anagrafico.
- Circolare Min. interno n. 19/2012 del 13.7.2012. Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35 recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo". Modalita di applicazione dell’art. 5 (“Cambio di residenza in tempo reale”).
- Circolare Min. interno n. 10/2012 del 8.5.2012. Cambio di residenza in tempo reale. Pubblicazione della modulistica e del manuale operativo per la trasmissione dei dati relativi alle nuove procedure anagrafiche attraverso il sistema INA SAIA.
- Circolare Min. interno n. 9/2012 del 27.4.2012. Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35 recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”. Modalità di applicazione dell’art. 5 (“Cambio di residenza in tempo reale”).
- DL 9.2.2012, n. 5. Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. Art. 5: Cambio di residenza in tempo reale
- Circolare Min. interno n. 17 del 4.7.2011. Impugnazione dei decreti prefettizi in materia anagrafica.
- Circolare Min. interno n. n. 11001/118/5 del 5.8.2009. Legge 15 luglio 2009, n. 94 recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”.
- DPR 28.12.2000, n. 445. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
- Circolare Min. interno n. 2 del 15.1.1997. Anagrafe della popolazione residente - iscrizione - apposizione di condizioni - inammissibilità.
- Circolare Min. interno 29.5.1995, n. 8. Precisazioni sull’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente, di cittadini italiani.
- Avvertenze, note illustrative e normativa AIRE, Metodi e Norme, serie B - n. 29 - edizione 1992. Tratta del regolamento anagrafico ed in particolare: iscrizioni, mutazioni e cancellazioni anagrafiche; adempimenti anagrafici; formazione ed ordinamento dello schedario anagrafico della popolazione residente; schedario AIRE; uffici anagrafici periferici, anagrafi separate, schedario della popolazione temporanea; certificazioni anagrafiche; adempimenti topografici ed ecografici; revisioni da effettuarsi in occasione dei censimenti; altri adempimenti statistici; vigilanza, sanzioni e disposizioni generali. Versione integrale PDF.
- Circolare ISTAT n. 38 del 7.7.1989. DPR n. 223 del 30 maggio 1989 - Nuovo regolamento anagrafico.
- Legge 7.8.1990, n. 241. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
- DPR 30.5.1989, n. 223. Regolamento anagrafico della popolazione residente.
- Legge 24.12.1954, n. 1228. Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente.