L’accesso all’ufficio anagrafe e la consultazione diretta delle schede anagrafiche sono permessi solo a particolari figure istituzionali.
L’accesso all’ufficio anagrafe e la consultazione diretta delle schede anagrafiche sono vietati dalla legge. Sono esclusi da tale divieto le persone appositamente incaricate dall’autorità giudiziaria e gli appartenenti alle Forze dell’ordine ed al Corpo della Guarda di finanza (art. 37, c. 1, del DPR n. 223 del 1989) nonché gli impiegati degli uffici delle imposte, muniti di apposita autorizzazione (art. 33, c. 2, del DPR n. 600 del 1973)
Requisiti d’accesso
Gli operatori che chiedono l’accesso devono essere inclusi nell’elenco nominativo delle persone autorizzate dall’ufficio o al comando di appartenenza (art. 37, comma 4, DPR n. 223 del 1989). Avviso per gli operatori delle Forze dell’ordine
Modulistica da utilizzare
Richiesta di accesso diretto all'uffico anagrafe per incaricati delle forze dell'ordine
Documenti da presentare o allegare
Per accedere all’ufficio anagrafe e consultarne direttamente gli atti, le persone sopra indicate debbono presentare apposita richiesta, proveniente dall’ufficio o dal comando di appartenenza, con l’indicazione dei nominativi degli incaricati, nonché un documento di riconoscimento.
Adempimenti e costi a carico degli interessati
L’operatore incaricato deve farsi riconoscere esibendo un valido documento di riconoscimento.
A chi rivolgersi
Tempi
Le persone abilitate all’accesso/consultazione devono operare secondo le modalità tecniche adottate d’intesa tra l’ufficio anagrafico e l’organo (ufficio o comando) interessato (art. 37, comma 4, DPR n. 223 del 1989).
Riferimenti normativi (attenzione: il testo delle norme collegate NON è ufficiale e potrebbe NON essere aggiornato)
- Garante privacy, provvedimento del 6.10.2005. Il caso Laziomatica. Prescrizioni a tutti i comuni sulla gestione delle anagrafi - 6 ottobre 2005.
- DPR 28.12.2000, n. 445. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
- Garante privacy, provvedimento del 26.5.2000. Anagrafi della popolazione. Le leggi regionali devono sottostare alla legge sulla privacy.
- DPR 30.5.1989, n. 223. Regolamento anagrafico della popolazione residente. Articolo 37.
- Legge 24.12.1954, n. 1228. Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente.