L’accesso all’ufficio anagrafe e la consultazione diretta delle schede anagrafiche sono permessi solo a particolari figure istituzionali.

 

L’accesso all’ufficio anagrafe e la consultazione diretta delle schede anagrafiche sono vietati dalla legge. Sono esclusi da tale divieto le persone appositamente incaricate dall’autorità giudiziaria e gli appartenenti alle Forze dell’ordine ed al Corpo della Guarda di finanza (art. 37, c. 1, del DPR n. 223 del 1989) nonché gli impiegati degli uffici delle imposte, muniti di apposita autorizzazione (art. 33, c. 2, del DPR n. 600 del 1973)

Requisiti d’accesso

Gli operatori che chiedono l’accesso devono essere inclusi nell’elenco nominativo delle persone autorizzate dall’ufficio o al comando di appartenenza (art. 37, comma 4, DPR n. 223 del 1989). Avviso per gli operatori delle Forze dell’ordine

Modulistica da utilizzare

Richiesta di accesso diretto all'uffico anagrafe per incaricati delle forze dell'ordine

Documenti da presentare o allegare

Per accedere all’ufficio anagrafe e consultarne direttamente gli atti, le persone sopra indicate debbono presentare apposita richiesta, proveniente dall’ufficio o dal comando di appartenenza, con l’indicazione dei nominativi degli incaricati, nonché un documento di riconoscimento.

Adempimenti e costi a carico degli interessati

L’operatore incaricato deve farsi riconoscere esibendo un valido documento di riconoscimento.

A chi rivolgersi

Ufficio anagrafe

Tempi

Le persone abilitate all’accesso/consultazione devono operare secondo le modalità tecniche adottate d’intesa tra l’ufficio anagrafico e l’organo (ufficio o comando) interessato (art. 37, comma 4, DPR n. 223 del 1989).

Riferimenti normativi (attenzione: il testo delle norme collegate NON è ufficiale e potrebbe NON essere aggiornato)

 

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