Consiste nell’affissione, in appositi spazi, di stampati, giornali murali od altri e manifesti da parte di soggetti che partecipano alla competizione elettorale.
In caso di elezioni (amministrative, politiche, europee) ad ogni soggetto partecipante alla competizione compete di diritto uno spazio, indipendentemente dalla presentazione di apposita domanda.
La domanda deve essere prodotta, in pratica, solo in caso di referendum da parte dei partiti o dei gruppi politici presenti in parlamento o dei comitati promotori del/i referendum.
Requisiti d’accesso
Partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati o, nel caso di elezioni a sistema uninominale, singoli candidati o partiti o gruppi politici cui essi appartengono.
Modulistica da utilizzare
Richiesta di spazio per propaganda elettorale diretta in caso di referendum
A chi rivolgersi
Tempi
Le domande devono essere presentate entro il 34esimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni.
Nel periodo intercorrente tra il 33esimo ed il 30esimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni, la Giunta comunale delibera la ripartizione degli spazi fra i richiedenti e la loro assegnazione.
A chi rivolgersi
È utile sapere che...
Lo spazio messo a disposizione, in ogni centro abitato, per ciascun richiedente avente diritto, ha una superficie di
- metri 2,00 di altezza e metri 1,00 di base, se spettante ad una lista;
- metri 1,00 di altezza e metri 0,70 di base, se spettante ad una candidatura uninominale (es. elezioni regionali).
Riferimenti normativi (attenzione: il testo delle norme collegate NON è ufficiale e potrebbe NON essere aggiornato)
- Legge 27.12.2013, n. 147. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). Vedere l’art. 1, comma 400, lettera h.
- Circolare Min. interno n. 1943/V dell’8.4.1980. Disciplina della propaganda elettorale.
- Legge 25.5.1970, n. 352. Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo. Articolo 52.
- Legge 4.4.1956, n. 212. Norme per la disciplina della campagna elettorale.