Si tratta degli elenchi delle persone idonee all’ufficio di giudice popolare. Gli elenchi sono due: uno per la Corte d’assise e l’altro per la Corte d’assise d’appello.
Vengono formati dai comuni mediante iscrizione, d’ufficio o su domanda, di coloro che possiedono i requisiti. L’iscrizione in detti albi è permanente ed è condizione necessaria per essere designati giudici popolari nella rispettiva corte. L’aggiornamento degli albi è effettuato da una commissione comunale che verifica i requisiti prescritti dalla legge e predispone l’elenco dei nuovi iscritti da inoltrare alla Pretura.
L’ufficio di giudice popolare è obbligatorio ed è parificato a tutti gli effetti all’esercizio delle funzioni pubbliche elettive (art. 11, legge 287/1951).
Requisiti d'accesso
- Residenza nel Comune di Campogalliano
- Cittadinanza italiana
- Godimento dei diritti civili e politici
- Buona condotta morale
- Età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni
-
Titolo di studio
- per la corte d’assise (I grado): scuola media inferiore
- per la corte d’assise d’appello (II grado): scuola media superiore
Ai sensi dell’art. 12 della legge 287/1951, non possono assumere l’ufficio di giudice popolare:
- i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
- gli appartenenti alle Forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
- i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
Modulistica da utilizzare
- Domanda di iscrizione nell’albo dei giudici popolari
- Domanda di cancellazione dall’albo dei giudici popolari
- Dichiarazione relativa a professione e/o a titolo di studio
Documenti da presentare o allegare
- Valido documento d’identità
Adempimenti e costi a carico dell'interessato
Gli interessati devono dichiarare i propri requisiti o le variazioni degli stessi, ai fini dell’aggiornamento degli albi. Vedasi il paragrafo dedicato alla modulistica.
A chi rivolgersi
Tempi
La domanda di iscrizione all’albo può essere presentata dal 1° aprile al 31 luglio di ogni anno dispari. L’eventuale richiesta di cancellazione dall’albo deve essere presentata nello stesso periodo.
Entro 15 giorni dall’affissione all’albo pretorio degli elenchi compilati dalla commissione circondariale, ogni cittadino maggiorenne può fare ricorso contro le omissioni, le indebite iscrizioni e le cancellazioni presso la cancelleria della corte d’assise.
È utile sapere che...
I giudici popolari, sul sito web del Ministero della giustizia
Riferimenti normativi (attenzione: il testo delle norme collegate NON è ufficiale e potrebbe NON essere aggiornato)
- Delibera di Consiglio comunale n. 28 del 13.6.2019. Elezione della commissione comunale per l’aggiornamento degli albi dei giudici popolari di corte d’assise e di corte d’assise d’appello
- DLGS 19.2.1998, n. 51. Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado.
- D.LGS. 28.7.1989, n. 273. Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, recante norme per l’adeguamento dell’ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni.
- Legge 5.5.1952, n. 405. Modificazioni alla legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi in assise.
- Legge n. 287 del 10.4.1951. Riordinamento dei giudizi di assise.