L’elettore cieco, amputato delle mani, affetto da paralisi o da altro impedimento di analogra gravità esercita il diritto elettorale con l’aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore...
Chi dunque è affetto dai suddetti impedimenti può votare aiutato da un altro elettore che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché iscritto in qualsiasi Comune della Repubblica. A tal fine, l’elettore impedito ha diritto ad ottenere l’annotazione permanente del diritto al voto assistito mediante l’apposizione di un simbolo o di un codice (sigla AVD) sulla tessera elettorale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale.
I certificati medici eventualmente richiesti dagli elettori possono essere rilasciati soltanto dai funzionari medici disignati dai competenti organi dell’unità sanitaria locale. Detti certificati devono attestare che l’infermità fisica impedisce all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di altro elettore; i certificati stessi devono essere rilasciati immediatamente e gratuitamente, nonché in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche.
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Modulistica da utilizzare
A chi rivolgersi
Riferimenti normativi (attenzione: il testo delle norme collegate NON è ufficiale e potrebbe NON essere aggiornato)
- Legge 5.2.2003, n. 17. Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità.
- DPR 30.3.1957, n. 361. Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati. Articoli 55 e 56.