In previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, il cittadino può esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari...
... nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, indicando altresì un “fiduciario”, che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.
Banca dati delle DAT - Videotutorial: compilazione modulo online e trasmissione alla banca dati
L’art. 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, stabilisce che ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso apposite disposizioni anticipate di trattamento (DAT), esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, indicando altresì un “fiduciario”, che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.
Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l’ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo, che provvede all’annotazione in apposito registro.
L’ufficiale dello stato civile non partecipa alla redazione delle DAT né fornisce informazioni o avvisi in merito al loro contenuto; si limita a verificare i presupposti della consegna (identità e residenza del consegnante nel comune) e a riceverla.
All’atto della consegna l’ufficiale fornisce al disponente formale ricevuta, eventualmente anche apponendola sulla copia delle DAT presentata dal disponente ed allo stesso riconsegnata trattenendo l’originale.
L’Ufficiale di stato civile si astiene dall’accettare e dal registrare dichiarazioni inviate tramite posta, posta elettronica (anche certificata), telefax o altra modalità diversa dalla consegna personale del disponente; ugualmente si astiene per le dichiarazioni presentate da terzi, anche se muniti di delega amministrativa (delibera di Giunta comunale n. 19/2018).
Modulistica da utilizzare
Dichiarazione di presentazione delle DAT
Adempimenti e costi a carico dell’interessato
Il servizio di registrazione è sottoposto al medesimo regime di esenzione dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa, già previsto per le DAT.
A chi rivolgersi
È utile sapere che...
Dall’art. 4 della legge 22.12.2017, n. 219:
- Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Indica altresì una persona di sua fiducia, di seguito denominata “fiduciario”, che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.
- Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere. L’accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo, che è allegato alle DAT. Al fiduciario è rilasciata una copia delle DAT. Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto, che è comunicato al disponente.
- L’incarico del fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalitò previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.
- Nel caso in cui le DAT non contengano l’indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente. In caso di necessità, il giudice tutelare provvede alla nomina di un amministratore di sostegno, ai sensi del capo I del titolo XII del libro I del codice civile.
- Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 1, il medico è tenuto al rispetto delle DAT, le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario, qualora esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente ovvero sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita. Nel caso di conflitto tra il fiduciario e il medico, si procede ai sensi del comma 5, dell’articolo 3.
- Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l’ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo, che provvede all’annotazione in apposito registro, ove istituito, oppure presso le strutture sanitarie, qualora ricorrano i presupposti di cui al comma 7. Sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Con le medesime forme esse sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento. Nei casi in cui ragioni di emergenza e urgenza impedissero di procedere alla revoca delle DAT con le forme previste dai periodi precedenti, queste possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l’assistenza di due testimoni.
- Le regioni che adottano modalità telematiche di gestione della cartella clinica o il fascicolo sanitario elettronico o altre modalità informatiche di gestione dei dati del singolo iscritto al Servizio sanitario nazionale possono, con proprio atto, regolamentare la raccolta di copia delle DAT, compresa l’indicazione del fiduciario, e il loro inserimento nella banca dati, lasciando comunque al firmatario la libertà di scegliere se darne copia o indicare dove esse siano reperibili.
- Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute, le regioni e le aziende sanitarie provvedono a informare della possibilità di redigere le DAT in base alla presente legge, anche attraverso i rispettivi siti internet.
La consegna delle DAT in busta chiusa va evitata (circolare Prefettura di Torino del 13.3.2019, anche qui)
Riferimenti normativi (attenzione: il testo delle norme collegate NON è ufficiale e potrebbe NON essere aggiornato)
- Circolare Min. interno n. 2 del 31.1.2020. Decreto del Ministero della Salute 10 dicembre 2019, n. 168, recante: “Regolamento concernente la banca dati nazionale destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT)”.Indicazioni tecnico-operative.
- Decreto Min. salute 10.12.2019, n. 168. Regolamento concernente la banca dati nazionale destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT).
- Delibera di Giunta comunale n. 19 del 21.2.2018. Disposizioni attuative della legge 22 dicembre 2017, n. 219, recante “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento” (DAT).
- Circolare Min. interno 1/2018 dell’8.2.2018. Legge 22 dicembre 2017, n. 219, recante “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”. Prime indicazioni operative.
- Legge 22.12.2017, n. 219. Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento.
- Legge 27.12.2017, n. 205. Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. Art. 1, comma 418.