Il termine cittadinanza indica il rapporto tra un individuo e lo Stato, ed è in particolare uno status, denominato civitatis, al quale l’ordinamento giuridico ricollega la pienezza dei diritti civili e politici.

Schede correlate

Cittadinanza italiana a straniero neo-diciottenne nato in Italia

Cittadinanza italiana iure sanguinis

Giuramento per acquisto della cittadinanza italiana

La cittadinanza sul sito web del Ministero dell’interno

La cittadinanza italiana (fonte: www.progettoomnia.it, Memoweb 125 del 25.6.2015, E. Gaspari)

Per gli Italiani

Chi è figlio di un cittadino italiano, ovunque nasca, acquista automaticamente la cittadinanza italiana e, ovunque viva, non la perde se non per espressa rinuncia e in casi assolutamente previsti per legge.

Per certificare l’esistenza della cittadinanza italiana si può presentare:

  1. Il passaporto italiano
  2. La carta d’identità con espressamente indicata la cittadinanza italiana
  3. Un certificato di cittadinanza italiana rilasciato in Italia dall’anagrafe del luogo di residenza e all’estero dal consolato italiano competente per circoscrizione consolare

Per gli stranieri

Chi nasce in Italia, ma non ha genitori italiani, chi ha la cittadinanza straniera e si sposa con un/a cittadino/a italiano/a e chi risiede regolarmente in Italia per diversi anni, ha diritto ad ottenere la cittadinanza italiana. Nessuna amministrazione Italiana può certificare l’esistenza di una cittadinanza straniera; questa è di assoluta competenza delle autorità dello stato di cui si afferma di essere cittadini

Come si acquista la cittadinanza italiana

Chi non è cittadino italiano, se ne ha diritto, può eseguire una di queste tre opzioni, previste dalla legge:

Riconoscimento

Possono venire riconosciuti cittadini coloro che:

  • Nascono in Italia da cittadini non italiani i cui stati di appartenenza non trasmettono la cittadinanza.
  • Sono figli adottivi o giudizialmente dichiarati di cittadini italiani.
  • Sono discendenti di cittadini italiani emigrati all’estero, che non hanno perso la cittadinanza italiana.

Acquisto automatico o a seguito di semplice istanza

Si tratta di una serie di automatismi di legge, per i quali non serve un provvedimento concessorio. Questi casi sono:

Il riconoscimento e l’acquisto automatico avvengono grazie a procedimento dell’ufficiale di stato civile comunale, sulla base di documenti che normalmente devono essere prodotti dal richiedente (potrebbero servire anche documenti ministeriali). Il procedimento potrebbe essere soggetto al pagamento di un contributo di 250 euro.

Concessione

Ad alcuni stranieri, con un decreto (o del Presidente della Repubblica o del Ministero dell’interno) viene concella la cittadinanza italiana a seguito di una istanza e al maturarsi di determinate condizioni.

L’istanza deve essere presentata al Ministero dell’interno tramite apposita procedura informatica. Il richiedente compilerà la domanda, utilizzando le credenziali d’accesso ricevute a seguito di registrazione sul portale dedicato, e la trasmetterà in formato elettronic. Unitamente ad un documento di riconoscimento, agli atti formati dalle autorità del paese d’origine (atto di nascita e certificato penale) ed alla ricevuta dell’avvenuto pagamento del contributo di euro 250,00 previsti dalla legge 94/2009 sarà possibile acquisire le istanze di concessione della cittadinanza in formato elettronico.

I presupposti della concessione della cittadinanza italiana a cittadini stranieri sono:

  • Il matrimonio. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all’estero. I termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adotati dai coniugi.
  • Le altre concessioni di cittadinanza. In tutti gli altri casi, oltre ad un periodo di residenza in Italia, variabile come durata come da tabella che segue, ci devono essere dei presupposti di legge.
Presupposto di legge Durata della residenza
Allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita Da almeno 3 anni
Allo straniero che è nato nel territorio della Repubblica Da almeno 3 anni
Allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano Da almeno 5 anni dopo l’adozione
Allo straniero che ha prestato servizio per lo Stato, anche all’estero Non necessaria la residenza in Italia, ma deve avere prestato il servizio per almeno 5 anni
Al cittadino UE residente Da almeno 4 anni
All’apolide residente Da almeno 5 anni
Allo straniero regolare con gli obblighi del soggiorno Da almeno 10 anni
Allo straniero che ha meriti straordinari Non serve residenza

I documenti necessari per la concessione di cittadinanza

In tutti i casi servono i seguenti documenti debitamente tradotti e legalizzati, andranno inviati al Ministero dell’interno con la procedura telematica:

  • Estratto dell’atto di nascita e di matrimonio (per chi chiede la cittadinanza per matrimonio)
  • Certificato di cittadinanza italiana del coniuge o degli ascendenti in virtù dei quali si intende richiedere la cittadinanza
  • Certificazione penale rilasciato dal paese di origine e degli altri paesi nel quali il richiedente ha risieduto
  • Certificazione attestante la regolarità della residenza legale (iscrizione anagrafica e titolo di soggiorno) per il periodo previsto dalla norma
  • Certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti
  • Documento attestante la composizione del nucleo familiare
  • Documentazione attestante i redditi percepiti negli ultimi tre anni e regolarmente dichiarati ai fini fiscali
  • Dimostrazione dell’avvenuto versamento del contributo di 250 euro

Il possesso dei requisiti non può essere autocertificato anche da parte dei cittadini comunitari; ma, mentre per quanto riguarda i documenti italiani si può chiedere che la Prefettura proceda alla loro acquisizione d’ufficio, per quelli provenienti da stati esteri serve la produzione effettiva.

A chi rivolgersi

Ufficio di stato civile

È utile sapere che...

Risorse web

- Pagina sulla cittadinanza, dal sito web del Ministero degli esteri

- L’acquisto della cittadinanza italiana da parte dello straniero nato in Italia, ai sensi art. 4, comma 2, legge 91/1992 (fonte: https://www.asgi.it)

Quando è prescritto un periodo di residenza legale nel territorio dello Stato, esso si intende a norma dell’art. 1 del DPR 12.10.1983, n. 572, riferita a “chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d’ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia d’iscrizione anagrafica” (Sentenza TAR Campania, Sezione VI, N. 03098/2012 REG.PROV.COLL. N. 06142/2011 REG.RIC. del 29.6.2012)

L’acquisto o il riconoscimento della cittadinanza italiana per gli apolidi

Alle domande di cittadinanza, sia per matrimonio che per residenza, deve essere allegata la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, che non potranno quindi più essere autocertificati anche da parte dei cittadini comunitari (circolare Min. interno del 6.8.2009. Anche qui.).

Se la domanda viene accolta, entro 6 mesi dalla data di consegna del decreto l’interessato deve prestare giuramento “di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato” (art. 10, legge 91/1992), pena perdita di efficacia del decreto stesso. Successivamente l’ufficiale dello stato civile effettua la trascrizione nel relativo registro.

Riferimenti normativi (attenzione: il testo delle norme collegate NON è ufficiale e potrebbe NON essere aggiornato)

 

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