Può riguardare ceneri predentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di resti mortali da esumazioni o estumulazioni.
Schede correlate
Ceneri da cremazione - dispersione
Cremazione di resti mortali ed ossa, a seguito di esumazione/estumulazione
L’affidamento personale di un’urna cineraria viene autorizzata all’ufficiale di stato civile del comune ove l’urna medesima viene stabilmente collocata, sulla base della volontà espressa dal defunto (art. 6, regolamento comunale).
Requisiti d’accesso
Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell’urna cineraria può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà, ai sensi della legge regionale 19 del 2004.
Vedasi il paragrafo “Documenti da presentare o allegare”
Modulistica da utilizzare
- Dichiarazione dei parenti recante la manifestazione di volontà del defunto circa l’affidamento dell’urna
- Domanda di affidamento delle ceneri da cremazione
- Rinuncia all’affidamento di urna cineraria
- Comunicazione di cambio di indirizzo di residenza dell’affidatario di urna cineraria
Documenti da presentare o allegare
- Documento comprovante la volontà del defunto
Adempimenti e costi a carico dell’interessato
Gli interessati, ai sensi dell’art. 11 del regolamento comunale, devono produrre
- n. 1 marca da bollo da € 16,00 per l’istanza
- n. 1 marca da bollo da € 16,00 per il’verbale di affidamento
L’urna deve essere custodita in apposito manufatto chiudibile e garantito contro ogni profanazione. Il manufatto deve essere collocato in luogo asciutto atto a mantenere nel tempo l’assenza di contatto con liquidi e fonti di calore. L’affidatario deve assicurare la propria meticolosa custodia delle ceneri dal punto di vista igienico-sanitario.
A chi rivolgersi
Tempi
Di norma, il rilascio è immediato.
È utile sapere che...
La volontà del defunto può essere espressa attraverso:
- Disposizione testamentaria
- Dichiarazione autografa
- Dichiarazione sottoscritta esplicitamente a tal fine (es. dichiarazione resa all’atto dell’iscrizione ad associazione riconosciuta in materia di cremazione dei cadaveri)
- Altra manifestazione di volontà ritualmente resa di fronte a pubblici ufficiali
La volontà del defunto può essere manifestata con dichiarazione rituale del coniuge, ove presente, o, in difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. La dichiarazione deve essere resa di fronte a pubblico ufficiale con sottoscrizione autenticata.
È possibile la rinuncia all’affidamento delle ceneri da parte dell’affidatario, indicato espressamente in vita dal defunto; in tale caso le ceneri devono essere tumulate o inumate nel cimitero comunale. Nell’ipotesi in cui il defunto abbia indicato in vita genericamente l’affidamento alla famiglia, colui che è stato designato dalla maggioranza dei parenti di pari grado, può rinunciare all’affidamento delle ceneri ed esse devono essere tumulate o inumate nel cimitero comunale. In entrambe le suddette ipotesi, in caso di decesso dell’affidatario le ceneri devono esssere conferite al cimitero comunale.
Riferimenti normativi (attenzione: il testo delle norme collegate NON è ufficiale e potrebbe NON essere aggiornato)
- Regolamento comunale. Cremazione, affidamento, conservazione e dispersione di ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti.
- Circolare Regione Emilia-Romagna pg 510833 del 7.7.2017. Approfondimento ... in materia funeraria in applicazione della LR 19/04 e successivi provvedimenti - Dichiarazione della manifestazione della volontà del defunto.
- Determinazione Regione Emilia-Romagna n. 18104 del 15.11.2016. Successiva integrazione alla determinazione dirigenziale n. 4155 del 30.3.2012 "Ulteriore integrazione alla propria determinazione n. 4693/2009 "Integrazione alla disciplina delle modalità tecniche e delle procedure per il trasporto delle salme, dei cadaveri e dei resti mortali di cui alla propria determinazione n. 1387/2004".
- Circolare Regione Emilia-Romagna pg 144118 del 3.3.2016. Approfondimenti ... in materia funeraria in applicazione della LR 19/04 e successivi provvedimenti.
- Delibera della Giunta regionale dell’Emilia Romagna n. 10 del 10.1.2005. Direttiva in merito all’applicazione dell’art. 11 della L.R. 29 luglio 2004 n. 19 Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria.
- Legge regionale dell’Emilia Romagna 29.7.2004, n. 19. Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria.
- DPR 15.7.2003, n. 254. Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179.
- Legge 30.3.2001, n. 130. Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri.
- Circolare Min. sanità n. 24 del 24.6.1993. Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto presidente repubblica 10 settembre 1990 n. 285: circolare esplicativa.
- DPR 10.9.1990, n. 285. Approvazione del regolamento di polizia mortuaria.