Il cittadino a cui nasce un bambino è tenuto a dichiararlo all’ufficiale di stato civile affinché sia redatto l’atto di nascita ed il bambino venga riconosciuto come cittadino.
Schede correlate
Procedimento (art. 30, DPR 396/2000)
Il cittadino a cui nasce un bambino è tenuto a dichiararlo all’ufficiale di stato civile del comune di nascita, di residenza o presso la direzione sanitaria del centro di nascita. Con tale dichiarazione viene formato l’atto di nascita il quale consente al bambino di essere riconosciuto come cittadino dallo Stato.
La denuncia di nascita può essere effettuata
- da uno dei genitori, quando questi siano coniugati tra loro
- da entrambi i genitori quando i genitori non sono coniugati tra loro
- il solo genitore che riconosce il figlio
La dichiarazione va presentata
- presso la direzione sanitaria del centro ove è avvenuto il parto (entro 3 giorni dall’evento),
- presso il comune ove è avvenuto il parto (entro 10 giorni dall’evento),
- presso il comune di residenza dei genitori (entro 10 giorni dall’evento),
- presso il comune di residenza della madre, se il padre è residente in altro comune (entro 10 giorni dall’evento),
- presso il comune di residenza del padre, previo accordo con la madre se questa è residente in altro comune; in questo caso l’iscrizione anagrafica del nato sarà comunque nel comune di residenza della madre come previsto per legge (entro 10 giorni dall’evento),
- presso il comune di residenza del padre qualora la madre non sia residente in nessun comune italiano (entro 10 giorni dall’evento)
L’eventuale iscrizione del bambino per nascita nell’anagrafe della popolazione residente avviene d’ufficio (art. 7, comma 1, lett. a, DPR 223/1989).
Modulistica da utilizzare
Dichiarazione congiunta dei genitori stranieri per cognome e nome del figlio
Dichiarazione di un solo genitore straniero per cognome e nome del figlio
Dichiarazione di nascita tardiva. Motivazioni
Documenti da presentare o allegare
- documento d’identità del/i dichiarante/i
- attestazione di nascita rilasciata dall’ostetrica
- dichiarazione sostitutiva di avvenuto parto per chi non ha ricevuto assistenza sanitaria
Adempimenti e costi a carico dell’interessato
Costi: nessuno
A chi rivolgersi
Tempi
Il cittadino deve provvedere alla dichiarazione di nascita entro 10 giorni dall’evento. Nel caso in cui la denuncia di nascita venga effettuata oltre tale termine, verrà comunque redatto un atto di nascita, in cui dovranno essere inserite le ragioni del ritardo della dichiarazione stessa, e ne verrà data comunicazione alla Procura della Repubblica (art. 31, DPR 396/2000).
È utile sapere che...
Se i genitori hanno un’età inferiore ai 16 anni devono avere l’autorizzazione del giudice tutelare.
Se i genitori intendono di comune accordo attribuire al/la neonato/a ambedue i loro cognomi possono farlo presentandosi insieme all’ufficio per fare la richiesta contestualmente alla denuncia di nascita. Senza questa specifica richiesta, al/la bambino/a sarà attribuito il solo cognome paterno. Nel caso sia un unico genitore a fare il riconoscimento al momento della denuncia di nascita il cognome attribuito sarà quello di questo genitore.
È possibile attribuire il nome Andrea ad una bambina (fonte)
Riferimenti normativi (attenzione: il testo delle norme collegate NON è ufficiale e potrebbe NON essere aggiornato)
- Circolare Min. interno n. 85 del 7.7.2023. Decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo in tema di trascrizione di atti di nascita da coppie omogenitoriali.
- Circolare Min. interno n. 63 del 1.6.2022. Decisione della Corte Costituzionale n. 131/2022. Attribuzione del cognome di entrambi i genitori.
- Circolare Min. interno n. 7 del 14.6.2017. Sentenza della Corte Costituzionale n. 286 del 21 dicembre 2016. Attribuzione del cognome materno ai nuovi nati. Indicazioni operative e monitoraggio.
- Circolare Min. interno n. 1 del 19.1.2017. Sentenza Corte costituzionale n. 286/2016 - Attribuzione cognome materno.
- Legge 10.12.2012, n. 219. Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali.
- Circolare Min. interno n. 33 del 24.12.2012. Legge 10 dicembre 2012, n. 219 (Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali).
- Circolare Min. interno n. 4/10 del 2010. Mantenimento e ripristino del cognome attribuito alla nascita, all’estero, a soggetti in possesso di doppia cittadinanza, italiana e del paese straniero di nascita.
- Circolare Min. interno n. 27 del 1.6.2007. Interpretazione degli articoli 34 e 35 del D.P.R. n. 396/2000. Scelta dell’indicazione del nome.
- Circolare Min. interno n. 5 del 14.2.2007. Interpretazione art. 36 del D.P.R. n. 396/2000 – Scelta dell’indicazione del nome.
- DM interno 5.4.2002. Formulario di stato civile.
- Circolare Min. interno n. 2 del 26.3.2001. DPR 3.11.2000, n. 396, recante: Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’art. 2, comma 12, della legge 15.5.1997, n. 127.
- DM interno 27.2.2001. Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all’entrata in funzione degli archivi informatici. Anche qui.
- DPR 3.11.2000, n. 396. Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Commento di ANUSCA.
- Legge 31.5.1995, n. 218. Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato.
- DM Grazia e giustizia 22.5.1992. Modificazioni al modulario e formulario per gli atti dello stato civile.
- DM Grazia e giustizia 17.12.1987. Nuovi moduli e formule per gli atti dello stato civile. Lettera Circolare MInistero di Grazia e Giustizia prot. 1/50/FG.15 (87).
- DM 7.7.1958, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 191 dell’8.8.1958.
- RD n. 262 del 16.3.1942. Codice civile. Articoli 231 e seguenti.
- RD 9.7.1939, n. 1238. Ordinamento dello stato civile. Anche qui. Vedere art. 109 del DPR 396/2000.