D.L. 22/03/2021, n. 41 - Art. 6 sexies - Esenzione dal versamento della prima rata dell'imposta municipale propria
Per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) per gli immobili posseduti dai soggetti passivi che soddisfano le seguenti condizioni: soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario; soggetti titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32 del TUIR.
L'esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori e a condizione che i ricavi medi mensili del 2020 siano inferiori almeno del 30% rispetto ai ricavi medi mensili registrati nel 2019.
Per una verifica più esaustiva delle condizioni, fare riferimento al D.L. 41 del 22/03/2021, art.1, commi 1, 2, 3, 4.
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 28/05/2021 è stato disposto il differimento al 30 Settembre 2021 del termine di scadenza per il versamento della rata di acconto IMU 2021 di competenza comunale tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 tuttora in corso e delle conseguenze della stessa sul tessuto economico e sociale del territorio.
Il termine di scadenza per il versamento della rata di acconto della quota IMU di competenza statale di cui al comma 744 della Legge 160/2019 resta fermo al 16 giugno 2021 tenuto conto che con riferimento a tale termine è preclusa al Comune ogni possibilità di intervento.
Legge 30/12/2020, n. 178 - Art. 1 - Comma 599
In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.