Chi ospita uno straniero o apolide, o gli cede la proprietà o il godimento di beni immobili, deve entro 48 ore comunicarlo per iscritto all’autorità locale di pubblica sicurezza.
Schede correlate
Cessione di fabbricato - comunicazione
Anagrafe: iscrizione di cittadino straniero
Procedimento
Chi, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, oppure gli cede la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, indipendentemente dalla durata del periodo di ospitalità, entro 48 ore deve comunicare per iscritto i seguenti dati all’autorità locale di pubblica sicurezza:
- Generalità del denunciante
- Generalità dello straniero o apolide
- Estremi del passaporto o del documento di identificazione dello straniero o apolide
- Esatta ubicazione dell’immobile ceduto o in cui la perosna è alloggiata, ospita o presta servizio
- Titolo per il quale la comunicazione è dovuta
La comunicazione, debitamente compilata e sottoscritta dall’interessato, deve essere consegnata all’Ufficio immigrazione della Questura; in alternativa può essere recapitata allo sportello dell’URP, il quale provvederà al successivo inoltro al Commissariato/Questura competente.
La comunicazione di ospitalità in favore di cittadino straniero sostituisce quella di cessione di fabbricato, purché comprenda tutti gli elementi prescritti dalle norme di riferimento di entrambi gli obblighi (lettera circolare Questura di Modena del 21.8.2003).
Requisiti d’accesso
- Proprietà o disponibilità, a qualsiasi titolo, di un bene immobile sito in Campogalliano
Modulistica da utilizzare
- Comunicazione di ospitalità a cittadino straniero o apolide. La dichiarazione può essere inviata per posta elettronica all’Ufficio protocollo, allegando i documenti previsti nel modello.
Documenti da presentare o allegare
Fare riferimento a quanto indicato nel modulo
A chi rivolgersi
Ufficio relazioni con il pubblico
Tempi
La comunicazione deve avvenire entro 48 ore dalla consegna dei locali.
Rilascio di ricevuta: immediato.
È utile sapere che...
La comunicazione di ospitalità di cittadino straniero va presentata per ciascuna persona ospitata
Quanto al termine entro il quale la persona che ospita deve provvedere alla comunicazione, si deve tenere conto del momento della disponibilità di fatto del bene immobile, e non del momento dell’accordo o della firma del contratto.
In caso di rinnovo o proroga della disponibilità alla medesima persona, la comunicazione non deve essere ripetuta.
Riferimenti normativi (attenzione: il testo delle norme collegate NON è ufficiale e potrebbe NON essere aggiornato)
- Circolare Prefettura di Modena prot. 20327 del 18.3.2019. Indirizzi interpretativi per l’applicazione delle disposizioni concernenti l’obbligo di comunicazione delle persone alloggiate o alle quali vengono ceduti in proprietà o in godimento beni immobili
- Lettera circolare Questura di Modena del 21.8.2003
- DLGS 25-7-1998 n. 286. Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. Articolo 7.