In ogni comune è istituita l’anagrafe canina; i comuni registrano gli estremi del codice di identificazione, i dati descrittivi del cane, e le generalità del proprietario.
Procedura di iscrizione
- I proprietari di cani, gli allevatori ed i detentori di cani a scopo di commercio sono tenuti ad iscrivere i propri animali all’anagrafe canina del comune di residenza. A tal fine dovranno essere specificati, oltre alle generalità ed ai recapiti telefonici del proprietario, i dati descrittivi del cane (nome, età, razza, sesso, taglia, colore del mantello, lunghezza del pelo, se corto, medio o lungo) i quali verranno riportati nell’apposito registro insieme con il codice di riconoscimento.
- Il comune, all’atto dell’iscrizione del cane, rilascia al proprietario l’“attestato di iscrizione” e gli fa firmare la denuncia di iscrizione.
- Il veterinario a comprova dell’avvenuta identificazione dell’animale, rilascia specifica attestazione, comprensiva del referto segnaletico, sul modello di “attestato di iscrizione” trattenendone una copia.
In alternativa è possibile registrare l’animale tramite medici veterinari presso i servizi veterinari delle AUSL (fino al 1.12.2015 anche tramite medici veterinari liberi professionisti). In tal caso il medico veterinario procede direttamente all’identificazione e contestuale iscrizione dell’animale nell’anagrafe regionale degli animali d’affezione. Nel caso di cuccioli, identificazione e registrazione devono avvenire entro i 2 mesi d’età. In questo caso non è obbligatoria la preventiva iscrizione all’anagrafe entro il primo mese di vita. Fonte.
Attenzione: la DGR 139/2011 – Definizione della procedura di acquisto e distribuzione dei microchip di identificazione e di registrazione dei cani presenti sul territorio della Regione Emilia-Romagna - prevede che dal 1/1/2016 solo i veterinari accreditati alla banca dati regionale degli animali d’affezione possano inserire i microchip identificativi nei cani, gatti e furetti e nel contempo iscriverli all’anagrafe.
Anagrafe canina dell’Emilia Romagna
Requisiti d’accesso
Proprietari di cani, allevatori ed i detentori di cani a scopo di commercio.
Per l’espatrio è possibile iscrivere e ricevere il microchip anche per i gatti e i furetti. La procedura è la stessa qui descritta per i cani.
Modulistica da utilizzare
- Dichiarazione di passaggio di proprietà
- Dichiarazione relativa a nuovo intestatario del cane, in caso di morte del proprietario, versione .rtf, versione .pdf
Documenti da presentare o allegare
Se il cane è già tatuato o dotato di microchip, il proprietario deve fornire al comune idonea documentazione comprovante l’applicazione.
Adempimenti e costi a carico dell’interessato
I proprietari devono:
- Rivolgersi al veterinario dell’AUSL o ad un veterinario libero professionista per chiedere l’inserimento del microchip.
- Chiedere al veterinario o al comune l’iscrizione del proprio cane nell’anagrafe canina (fornendo tutta la documentazione relativa al numero di tatuaggio o microchip).
- Custodire la documentazione comprovante l’avvenuta iscrizione nell’anagrafe canina per esibirla agli addetti alla vigilanza ed al controllo.
- Ai sensi art. 11, LR n. 27/2000: segnalare ai comuni interessati la cessione definitiva, la morte dell’animale, nonché eventuali cambiamenti della propria residenza (l’iscrizione del cane all’anagrafe canina del comune di nuova residenza del proprietario non comporta la modifica del codice di riconoscimento con il quale il cane è identificato).
Gli allevatori ed i detentori di cani a scopo di commercio devono:
- Tenere un registro di carico e scarico degli animali.
- Rilasciare regolare e contestuale ricevuta, con la descrizione dell’animale ed i suoi dati identificativi, al destinatario della cessione o vendita.
- Segnalare le cessioni o le vendite di cani ai comuni di residenza degli acquirenti o destinatari.
Il detentore di un cane ne deve segnalare lo smarrimento o la sottrazione al comune competente.
A chi rivolgersi
Ufficio relazioni con il pubblico
Numero telefonico dell’accalappiamento cani: 340.9610699. Servizio 24 ore su 24 (Aliante e Caleidos).
Tempi
Di norma, l’iscrizione avviene al momento stesso della richiesta.
La legge prevede i seguenti termini per gli adempimenti a carico del proprietario:
- Iscrivere il cane nell’anagrafe canina entro 30 giorni dalla nascita o dalla data di possesso.
- Identificare il cane (mediante inserimento del microchip) entro 30 giorni dall’assegnazione del codice di riconoscimento.
- Segnalare le cessioni o le vendite entro 7 giorni.
- Segnalare lo smarrimento o la sottrazione del cane entro 3 giorni.
- Segnalare la cessione definitiva, la morte dell’animale, nonché eventuali cambiamenti della propria residenza entro 15 giorni.
È utile sapere che...
A Campogalliano esiste un’area di sgambamento per cani dove gli animali possono muoversi e giocare liberamente senza il guinzaglio.
Con delibera n. 76 del 29.12.2008 il Consiglio comunale ha deciso di gestire in forma convenzionata col Comune di Modena il canile intercomunale e attività veterinarie non istituzionali.
La violazione delle norme che regolano l’anagrafe canina comporta sanzioni (art. 5, legge 281/1991): da 77 a 232 euro per la mancata iscrizione all’anagrafe canina; da 51 a 154 euro per la mancata identificazione.
Riferimenti normativi (attenzione: il testo delle norme collegate NON è ufficiale e potrebbe NON essere aggiornato)
- Sezione normativa su www.anagrafecaninarer.it
- Delibera della Giunta regionale 16.9.2013, n. 1302. Approvazione dei requisiti strutturali e gestionali per le strutture di ricovero e custodia di cani e gatti, oasi e colonie felice.
- Delibera della Giunta regionale 7.2.2011, n. 139/2011. Definizione della procedura di acquisto e distribuzione dei microchip diidentificazione e di registrazione dei cani presenti sul territorio della Regione Emilia Romagna.
- Ordinanza Min. lavoro, salute e politiche sociali del 16.7.2009. Ordinanza contingibile ed urgente recante misure per garantire la tutela e il benessere degli animali di affezione anche in applicazione degli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (G.U. n. 207 del 7.9.2009).
- Ordinanza Min. lavoro, salute e politiche sociali del 6.8.2008. Ordinanza contingibile ed urgente concernente misure per l’identificazione e la registrazione della popolazione canina.
- Legge regionale del’Emilia Romagna 17.2.2005, n. 5. Norme a tutela del benessere animale.
- Regolamento (CE) n. 998/2003 del 26.5.2003. Condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia - modifica direttiva 92/65/CEE.
- Circolare Min. sanità n. 5 del 14.5.2001. Attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281.
- Delibera della giunta regionale 3.10.2000, n. 2000/1608. Definizione dei criteri, procedure e modalità per l’identificazione dei cani mediante microchips.
- Legge regionale dell’Emilia Romagna 7.4.2000, n. 27. Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina.
- Legge 14.8.1991, n. 281. Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo.