E’ possibile alienare beni mobili registrati e rimorchi o costituire diritti di garanzia sui medesimi beni chiedendo l’autentica della sottoscrizione dei relativi atti e dichiarazioni.
Schede correlate
Tale autentica può essere richiesta anche agli sportelli telematici dell’automobilista previsti dall’art. 2 del DPR 358/2000 o agli uffici comunali (art. 7, DL n. 223/2006).
Tale modalità è ammessa, come detto, per la:
- Alienazione di beni mobili registrati e rimorchi
- Costituzione di diritti di garanzia (esempio: ipoteca) sui medesimi beni
- Accettazione di eredità.
Attenzione: la competenza degli uffici comunali è limitata all’autentica della firma e non comprende consulenza o altre operazioni relative al passaggio di proprietà dei beni mobili registrati. Pertanto è in ogni caso necessario rivolgersi direttamente al PRA oppure ad un ufficio ACI o ad agenzie di pratiche auto per tutte le altre necessità, quali il pagamento delle tasse e diritti relativi, la richiesta di trascrizione al PRA della vendita ed altro. Specialmente in casi particolari (eredità, rinuncia all’eredità, ecc.).
L’autenticatore non effettua alcuna valutazione in merito al contenuto dell’atto sottoscritto dal/i dichiarante/i.
Requisiti d’accesso
- Proprietà del bene mobile oggetto della vendita.
Modulistica da utilizzare
Modulistica ACI - Modulistica PRA
Di norma l’atto di vendita viene redatto a cura del venditore sul certificato di proprietà (modello NP-1B), sul retro (nel riquadro T).
Casi particolari. In tutti questi casi si consiglia gli interessati di informarsi prima presso i competenti uffici sulla correttezza delle dichiarazioni e delle procedure.
Documenti da presentare o allegare
- Documento di identità del/i venditore/i
- Certificato cartaceo di proprietà del bene mobile, in originale
- Se il bene appartiene a persona giuridica: atto che dimostri il potere rappresentativo e di firma del/degli interessato/i (esempio: visura o certificato della camera di commercio in originale o in fotocopia, procura generale in copia conforme all’originale o in fotocopia, procura speciale in originale, atto societario in copia conforme all’originale o in fotocopia, ecc.)
Adempimenti e costi a carico dell’interessato
Il venditore del veicolo, dopo aver compilato l’atto di vendita (esempio), si presenta allo sportello munito del certificato di proprietà per effettuare l’autentica di firma dell’atto.
È richiesta una marca da bollo da € 16,00.
A chi rivolgersi
Ufficio relazioni con il pubblico
Tempi
Espletamento del servizio immediato, di norma.
È utile sapere che...
Guida pratiche auto, dal sito dell’ACI - www.up.aci.it
Non è più necessario, sebbene tuttora consentito, ricorrere al notaio per i passaggi di proprietà di veicoli e rimorchi, ma è sufficiente recarsi in comune (e non solo quello di residenza) del venditore o ai titolari degli sportelli telematici dell’automobilista (STA), per chiedere gratuitamente - salvo i diritti di segreteria - l’autentica della firma sulla dichiarazione di vendita dei beni mobili. Lo STA è attivato presso:
- gli uffici provinciali dell’ACI che gestiscono il PRA;
- gli uffici provinciali della Motorizzazione Civile (Dipartimento Trasporti Terrestri, DTT);
- le delegazioni degli Automobile Club e gli studi di consulenza automobilistica abilitati al servizio.
L’autentica viene effettuata sul certificato di proprietà del bene mobile da vendere (nell’apposito spazio, nel retro del certificato); viene autenticata la firma del venditore; nel caso si tratti di un privato, corrisponde al nominativo che risulta dal certificato di proprietà e, nel caso di società, corrisponde al nominativo che risulta dal certificato che attesta chi ha il potere di straordinaria amministrazione.
Nel caso il bene mobile sia intestato a persona deceduta, l’erede o gli eredi devono fare una dichiarazione di accettazione di eredità e di vendita (nel caso venga venduto il bene mobile) o solo di accettazione di eredità nel caso ci sia la sola intenzione di intestarsi il bene. Quindi l’autentica deve essere fatta su tale dichiarazione e non sul certificato di proprietà.
Quando si acquista un veicolo usato occorre registrare il passaggio di proprietà ed aggiornare la carta di circolazione. Il termine di presentazione, per non incorrere in sanzioni, è di 60 giorni dalla data dell’autentica notarile o del comune o dello sportello telematico della firma dell’atto di vendita. Ulteriori informazioni a questa pagina.
Attenzione: verificate l’avvenuto passaggio di proprietà. Se il passaggio di proprietà non è stato registrato, il venditore rimane intestatario del veicolo al PRA e risponde delle conseguenze collegate al presunto possesso e uso del veicolo: danni provocati a cose o persone, tasse automobilistiche - bollo auto - non versate, violazioni del codice della strada (fonte: www.aci.it, Consigli e cautele per la vendita).
Gli atti di cancellazione d’ipoteca e gli atti di costituzione di diritti d’usufrutto e uso, restano di esclusiva competenza dei notai.
Casi particolari
- Ereditare un veicolo
- Sottoscrizione da parte di più persone (veicoli intestati a più persone, accettazione da parte di più eredi, ecc.). In tal caso le singole sottoscrizioni possono essere autenticate da autenticatori diversi, in tempi diversi. L’atto si perfeziona con l’autentica dell’ultimo sottoscrittore.
- Sottoscrizione di ciechi, sordi e di chi non sa o non può firmare. Vedi scheda Autentica di firma.
Riferimenti normativi (attenzione: il testo delle norme collegate NON è ufficiale e potrebbe NON essere aggiornato)
- Nota ACI 18.5.2012. Autenticazione ex art. 7 D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006 degli atti di accettazione dell’eredità
- ACI “Manuale autentiche”, febbraio 2011. Disposizioni in materia di autenticazione degli atti di alienazione e costituzione di diritti di garanzia di beni mobili registrati (anche qui). Versione 5.0 settembre 2014.
- Nota ACI, giugno 2009, su “Disposizioni in materia di autenticazione degli atti di alienazione e costituzione di diritti di garanzia di beni mobili registrati ai sensi dell’art. 7 L. 248/2006 ed in materia di istanza dell’acquirente ex L. 80/2005”
- Circolare min. interno n. 2 del 17.6.2009. Attuazione della sottoscrizione degli atti di alienazione di beni mobili registrati secondo la disciplina di cui all’art. 7 della legge n. 248/2006.
- Risoluzione Agenzia delle entrate n. 132/06 del 13/11/2006. Automobile Club d’Italia Autenticazione della sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni di alienazione di beni mobili registrati ex art. 7, comma 1, D.l. n 223 del 2006 - Imposta di bollo.
- Circolare Min. interno 3/2006 del 27.10.2006, ad oggetto: Autenticazione della sottoscrizione degli atti di alienazione dei beni mobili registrati e degli atti di costituzione di garanzia sugli stessi. Art. 7, decreto-legge n. 223/2006. Vi si precisa precisa che “al pubblico dipendente è attribuito unicamente il compito di accertare l’identità della persona che sottoscrive l’atto e di attestare che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza” e che “la normativa di riferimento è quella relativa all’art. 21 del DPR 445/2000.
- Circolare Min. infrastrutture e trasporti, prot. Div6 16090/08/08/01 del 10.7.2006. Art. 7, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 - Nuove modalità di autenticazione degli atti di alienazione dei beni mobili registrati e degli atti di costituzione di diritti di garanzia sugli stessi. Anche qui.
- DL 4.7.2006, n. 223. Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale. DL convertito con modificazioni con legge n. 248 del 4.8.2006. Vedasi in particolare articolo 7.
- DPR 28.12.2000, n. 445. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
- RD n. 262 del 16.3.1942. Codice civile. Articoli 2683 (beni per i quali è disposta la pubblicità) e Articoli 2703 (sottoscrizione autenticata)