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In seguito alla notifica dell'avviso d'accertamento il contribuente, in comprovate difficoltà economiche, può presentare istanza di rateizzazione degli importi dovuti.
L'ente, valutata l'istanza, disporrà il provvedimento di rateizzazione sulla base della propria disciplina regolamentare.
Ai sensi dell'art.8 del "Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali" concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di settantadue rate, secondo il seguente schema:
a. fino a euro 50,00 nessuna rateizzazione;
b. da euro 50,01 a euro 100,00: fino a 2 rate mensili;
c. da euro 100,01 a euro 200,00: fino a 3 rate mensili;
d. da euro 200,01 a euro 500,00: fino a 6 rate mensili;
e. da euro 500,01 a euro 1.000,00: fino a 12 rate mensili;
f. da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a 18 rate mensili;
g. da euro 2.000,01 a euro 3.000,00: fino a 24 rate mensili;
h. da euro 3.000,01 a euro 4.000,00: fino a 30 rate mensili;
i. da euro 4.000,01 a euro 5.000,00: fino a 36 rate mensili;
j. da euro 5.000,01 a euro 8.000,00: fino a 42 rate mensili;
k. da euro 8.000,01 a euro 15.000,00: fino a 48 rate mensili;
l. da euro 15.000,01 a euro 25.000,00: fino a 54 rate mensili;
m. da euro 25.000,01 a euro 35.000,00: fino a 60 rate mensili;
n. da euro 35.000,01 a euro 50.000,00: fino a 66 rate mensili;
o. oltre 50.000,01 fino a 72 rate mensili.