Dichiarazione di residenza

Ogni cittadino ha l’obbligo di dichiarare all’Ufficio anagrafe il luogo in cui ha fissato la propria dimora abituale
  • Servizio attivo

Il cittadino che ha fissato nel territorio del Comune la propria dimora abituale o, se già ivi residente, si è trasferito in un altro immobile del medesimo territorio, deve dichiarare il fatto all’Ufficiale d’anagrafe.

Descrizione

Di norma, presupposto necessario per la residenza in un determinato luogo è che l’interessato vi abbia effettivamente stabilito la propria dimora abituale.
 
Le dichiarazioni anagrafiche relative alla residenza concernono:
  • Trasferimento di residenza da altro comune o dall’estero ovvero trasferimento di residenza all’estero
  • Costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza
  • Cambiamento di abitazione all’interno del comune
  • Cambiamento dell’intestatario della scheda di famiglia o del responsabile della convivenza
  • Cambiamento della qualifica professionale
  • Cambiamento del titolo di studio

A chi è rivolto

L'adempimenti riguarda tutti i cittadini. Le dichiarazioni anagrafiche devono essere rese al comune dai "responsabili delle dichiarazioni", ossia: per le famiglie anagrafiche: da ciascun componente in quanto ognuno di essi  - è responsabile per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela;  - può rendere le dichiarazioni relative alle mutazioni delle posizioni degli altri componenti della famiglia. per le convivenze anagrafiche: da chi dirige la convivenza stessa.

L'adempimenti riguarda tutti i cittadini. Le dichiarazioni anagrafiche devono essere rese al comune dai "responsabili delle dichiarazioni", ossia:
per le famiglie anagrafiche: da ciascun componente in quanto ognuno di essi
 - è responsabile per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela;
 - può rendere le dichiarazioni relative alle mutazioni delle posizioni degli altri componenti della famiglia.
per le convivenze anagrafiche: da chi dirige la convivenza stessa.

Come fare

La dichiarazione di residenza può essere recapitata all’Ufficio anagrafe mediante: Modalità online, accedendo, con credenziali SPID o carta d’identità elettronica CIE, ai servizi al cittadino presenti sul portale ANPR Invio tramite posta elettronica Invio tramite il servizio postale Consegna a mano Se non viene presentata online, la dichiarazione deve essere resa sull'apposito modello e firmata da tutte le persone maggiorenni alla quale si riferisce. La firma è valida solo se viene apposta in presenza dell’impiegato addetto, altrimenti (es. invio per email o tramite servizio postale) deve essere accompagnata dalla copia di un valido documento di identità del/i sottoscrittore/i.   La dichiarazione è sottoposta a condizioni di ricevibilità: deve essere correttamente firmata; deve contenere le informazioni obbligatorie, cioè quelle contrassegnate nel modulo cartaceo da un asterisco; deve essere stato chiaramente descritto il titolo di legittima occupazione dell’immobile. Il cittadino straniero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti; in difetto sarà registrato nella famiglia anagrafica come convivente.   Per eventuale appuntamento allo sportello si consiglia di telefonare negli orari d'ufficio

La dichiarazione di residenza può essere recapitata all’Ufficio anagrafe mediante:
  • Modalità online, accedendo, con credenziali SPID o carta d’identità elettronica CIE, ai servizi al cittadino presenti sul portale ANPR
  • Invio tramite posta elettronica
  • Invio tramite il servizio postale
  • Consegna a mano
Se non viene presentata online, la dichiarazione deve essere resa sull'apposito modello e firmata da tutte le persone maggiorenni alla quale si riferisce. La firma è valida solo se viene apposta in presenza dell’impiegato addetto, altrimenti (es. invio per email o tramite servizio postale) deve essere accompagnata dalla copia di un valido documento di identità del/i sottoscrittore/i.
 
La dichiarazione è sottoposta a condizioni di ricevibilità:
  • deve essere correttamente firmata;
  • deve contenere le informazioni obbligatorie, cioè quelle contrassegnate nel modulo cartaceo da un asterisco;
  • deve essere stato chiaramente descritto il titolo di legittima occupazione dell’immobile.
Il cittadino straniero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti; in difetto sarà registrato nella famiglia anagrafica come convivente.
 

Cosa serve

Dimora abituale nel territorio del comune. Per le persone senza fissa dimora (cioè prive in qualsiasi luogo di dimora abituale) si considera il domicilio. Legittima occupazione dell’immobile: chi, per fatti penalmente rilevanti, occupa abusivamente l'immobile non può chiedervi la residenza.

  • Dimora abituale nel territorio del comune. Per le persone senza fissa dimora (cioè prive in qualsiasi luogo di dimora abituale) si considera il domicilio.
  • Legittima occupazione dell’immobile: chi, per fatti penalmente rilevanti, occupa abusivamente l'immobile non può chiedervi la residenza.

Cosa si ottiene

L'iscrizione anagrafica o l'aggiornamento posizione anagrafica per sé e/o per le persone sulle quali il dichiarante esercita la responsabilità genitoriale o la tutela.

L'iscrizione anagrafica o l'aggiornamento posizione anagrafica per sé e/o per le persone sulle quali il dichiarante esercita la responsabilità genitoriale o la tutela.
Tempi e scadenze

Le dichiarazioni relative a variazioni anagrafiche devono essere rese all’Ufficio anagrafe entro 20 giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti (art. 13, DPR 223/1989).   L’ufficiale di anagrafe è tenuto ad effettuare le registrazioni anagrafiche entro 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento delle relative dichiarazioni da parte degli interessati; entro 45 giorni da tale data dispone accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni stesse. Se entro tale termine non viene comunicata agli interessati la mancanza dei requisiti o l’esito negativo degli accertamenti svolti (preavviso di rigetto che prelude ad un possibile annullamento dell’iscrizione anagrafica effettuata), quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto (silenzio-assenso).   Iscrizione nel nuovo comune e cancellazione da quello di provenienza decorrono entrambe dalla data di ricevimento della dichiarazione di trasferimento resa dall’interessato al comune di nuova residenza.

2022 04 gen

Apertura iscrizioni

2022 04 feb

Termine presentazione domande

2022 02 mar

Pubblicazione graduatorie

2022 02 apr

Perfezionamento domande

Copertura geografica

L'anagrafe della popolazione residente è nazionale (ANPR), dunque riguarda tutto il territorio italiano, ma ogni ufficio anagrafe ha competenza nei limiti territoriali del comune di appartenenza.

Procedure collegate all'esito

Qualora venga accertato che quanto dichiarato non corrisponde alla situazione di fatto, l’ufficiale d’anagrafe provvede al ripristino della posizione anagrafica precedente, mediante annullamento dell’iscrizione o della mutazione registrata, a decorrere dalla data di ricezione della dichiarazione.
 
In caso di dichiarazioni non veritiere si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace. L’ufficiale d’anagrafe segnala alle autorità di pubblica sicurezza le discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.
 
Servizio online con autenticazione

Ulteriori informazioni

Note
Quanto al concetto di dimora abituale va considerato che “La residenza di una persona è determinata dalla sua abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, cioè dall’elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e dall’elemento soggettivo dell’intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali; questa stabile permanenza sussiste anche quando la persona si rechi a lavorare o a svolgere altra attività fuori del comune di residenza, sempre che conservi in esso l’abitazione, vi ritorni quando possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali” (Cassazione Civile, 14 marzo1986). Dunque “la residenza è comunque una situazione di fatto, alla quale deve tendenzialmente corrispondere una situazione di diritto contenuta nelle risultanze anagrafiche. Pertanto la mera dichiarazione resa da un soggetto all’ufficiale dell’anagrafe di non voler risultare residente in un certo comune o, viceversa, di voler risultare residente non è di per sé sufficiente a determinare la cancellazione o l’iscrizione nell’anagrafe, occorrendo che il soggetto interessato provveda ad instaurare una situazione di fatto conforme a tale dichiarazione” (Circolare Min. interno 21/2001). “È consolidato in giurisprudenza e in dottrina che il concetto di residenza è fondato sulla dimora abituale del soggetto sul territorio comunale, cioè dall’elemento oggettivo della permanenza in tale luogo, mentre quello soggettivo non ha una sua autonomia e viene assorbito da quello oggettivo, rilevato dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle relazioni sociali” (Giovanni Pizzo, rivista Lo Stato Civile Ialiano, gen. 2020, pag. 49). “... le disposizioni legislative in materia anagrafica trovano il loro principio informatore nel rispetto dello stato di fatto” (Istat, Avvertenze, note illustrative e normativa AIRE, Metodi e Norme, serie B - n. 29 - edizione 1992).

Riferimenti normativi

Link utili

Ente
Comune di Campogalliano

Municipio di Campogalliano

Palazzina A

piazza Vittorio Emanuele II, 1, Campogalliano, MO, Italia

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Ufficio responsabile
Anagrafe e statistica

Tiene e aggiorna l'anagrafe delle persone residenti. Rilascia le carte d'identità. Si occupa dei censimenti e di altre indagini Istat riguardanti la popolazione.

Municipio di Campogalliano

Palazzina A

piazza Vittorio Emanuele II, 1, Campogalliano, MO, Italia

Apertura al pubblico (previo appuntamento)
 
lunedì: 8:30 - 13:00
martedì: 8:30 - 13:00
mercoledì: 8:30 - 13:00
giovedì: chiuso
venerdì: 8:30 - 13:00
sabato: 8:30 - 12:30

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Ultimo aggiornamento: 12 Novembre 2024, 11:55