Cittadinanza iure sanguinis

Riguarda cittadini stranieri residenti nel Comune che dimostrano di discendere da cittadino italiano.
  • Servizio attivo

Lo straniero che risiede nel Comune e che dimostra di discendere da cittadino italiano può ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana.

Descrizione

La procedura è volta ad accertare se in capo al cittadino interessato si possa rinvenire la doppia cittadinanza:
  1. Quella italiana, in quanto discendente di cittadino italiano. L’ordinamento italiano, infatti, applica prevalentemente un criterio attributivo della cittadinanza (iure sanguinis), in base al quale è cittadino italiano il figlio di genitori italiani. E’ questo un automatismo che si verifica al momento della formazione dell’atto di nascita: è italiano iure sanguinis il figlio se il padre o la madre o entrambi risultano essere cittadini italiani, ovunque sia avvenuta la nascita.
  2. Quella dello stato di nascita, in quanto cittadino nato in uno stato che applica il criterio dello iure loci. Secondo tale criterio è cittadino di un determinato stato chi nasce sul territorio di quello stato indipendentemente dalla cittadinanza posseduta dai genitori.
Il richiedente deve essere residente nel Comune, se intende chiedere il riconoscimento al Sindaco. Si precisa che il procedimento viene attivato presso questo Comune, a richiesta della persona interessata e non tramite soggetti terzi, solamente dopo avere appurato che la presenza legale della persona sul territorio del Comune di Campogalliano presenta il requisito dell’abitualità, non essendo temporanea e diretta ad ottenere un qualche beneficio. In altri termini, non deve trattarsi di una residenza fittizia. Le istruzioni in merito al procedimento in questione sono contenute nella circolare del Ministero dell’interno K.28.1 dell’8.4.1991. Ulteriori informazioni, nonché l’analisi delle singole fattispecie, vengono fornite esclusivamente se ed in quanto sussista la competenza di questo Comune, ossia se il diretto interessati vi risulti legalmente residente.

A chi è rivolto

Il servizio è rivolto esclusivamente ai cittadini stranieri residenti, cioè stabilmente dimoranti nel Comune, che dimostrano di discendere da un cittadino italiano. Chi risiede all'estero deve rivolgere la domanda all'autorità diplomatica italiana all'estero competente per territorio.

Il servizio è rivolto esclusivamente ai cittadini stranieri residenti, cioè stabilmente dimoranti nel Comune, che dimostrano di discendere da un cittadino italiano. Chi risiede all'estero deve rivolgere la domanda all'autorità diplomatica italiana all'estero competente per territorio.

Come fare

Occorre presentare domanda in bollo e documentare la propria discendenza da avo italiano. I documenti da presentare per provare la discendenza sono elencati nella circolare Min. interno K.28.1 dell'8 aprile 1991. I documenti (originali) formati all'estero devono essere in regola con le norme sulla legalizzazione e la traduzione. E' necessario che i discendenti dell’avo italiano, compreso il richiedente, non abbiano mai perso la cittadinanza italiana.

Occorre presentare domanda in bollo e documentare la propria discendenza da avo italiano. I documenti da presentare per provare la discendenza sono elencati nella circolare Min. interno K.28.1 dell'8 aprile 1991. I documenti (originali) formati all'estero devono essere in regola con le norme sulla legalizzazione e la traduzione. E' necessario che i discendenti dell’avo italiano, compreso il richiedente, non abbiano mai perso la cittadinanza italiana.

Cosa serve

Alla domanda, in bollo, va allegata la seguente documentazione: estratto dell’atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero rilasciato dal Comune italiano ove egli nacque; atti di nascita, muniti di traduzione ufficiale italiana, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana; atto di matrimonio dell’avo italiano emigrato all’estero, munito di traduzione ufficiale italiana se formato all’estero; atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana; certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l’avo italiano a suo tempo emigrato dall’Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell’ascendente dell’interessato; certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea diretta né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai termini dell’art. 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555; certificato di residenza.

Alla domanda, in bollo, va allegata la seguente documentazione:
  1. estratto dell’atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero rilasciato dal Comune italiano ove egli nacque;
  2. atti di nascita, muniti di traduzione ufficiale italiana, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
  3. atto di matrimonio dell’avo italiano emigrato all’estero, munito di traduzione ufficiale italiana se formato all’estero;
  4. atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
  5. certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l’avo italiano a suo tempo emigrato dall’Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell’ascendente dell’interessato;
  6. certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea diretta né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai termini dell’art. 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555;
  7. certificato di residenza.

Cosa si ottiene

Il riconoscimento della cittadinanza italiana.

Il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Tempi e scadenze

Il procedimento ha una durata massima di 180 giorni.

2022 04 gen

Apertura iscrizioni

2022 04 feb

Termine presentazione domande

2022 02 mar

Pubblicazione graduatorie

2022 02 apr

Perfezionamento domande

Costi

Nessun costo è previsto nel procedimento, tranne quello per la marca da bollo e quelli per la materiale acquisizione dei documenti necessari a dimostrare la discendenza dall'avo italiano.

Casi particolari

La discendenza può avvenire anche per via materna, tuttavia la donna trasmette la cittadinanza italiana solo ai figli nati dopo il 1 gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione. Esempio: donna italiana, in quanto nata da padre cittadino italiano, nata nel 1920, genera un figlio in data 30/12/1947; questa donna non può trasmettere al figlio la cittadinanza italiana da lei posseduta. Se la nascita del figlio avviene invece in data successiva al 01/01/1948 tale trasmissione potrà avvenire.

I figli minori per effetto del riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana del genitore, acquisiscono dalla nascita la cittadinanza italiana senza necessità di procedimenti aggiuntivi. Il fatto che il figlio sia presente o meno sul territorio italiano, è irrilevante: una volta trascritto l’atto di nascita su richiesta del genitore, se residente si iscriverà in Anagrafe, se residente all’estero si predisporrà un’iscrizione Aire.

Durata dei certificati. Se l’autorità estera che ha formato l’atto non ne ha dichiarato esplicitamente una validità temporale diversa in base alla legislazione dello stato di appartenenza, l’atto scade dopo 6 mesi dal rilascio se attesta stati, qualità personali e fatti soggetti modificazioni (es. certificato di matrimonio: può essere intervenuto divorzio), altrimenti l’atto ha validità illimitata (es. certificato di nascita, tranne casi particolari quali adozione, riconoscimento tardivo, ecc.).

Rettificazioni/variazioni di nome/cognome. Deve essere documentato che il nome o cognome precedente/i si riferiscono alla medesima persona. La documentazione (certificato di concordanza o simile) deve essere rilasciata dall'autorità che ha disposto la variazione.

Certificato di battesimo. Se la data di nascita dell’avo precede l’istituzione dei registri di stato civile e, quindi, oggettivamente non è possibile ottenere un atto di nascita dell’avo, il certificato di battesimo può essere accettato, a condizione che sia autenticato dalla curia vescovile.

Ente
Comune di Campogalliano

Municipio di Campogalliano

Palazzina A

piazza Vittorio Emanuele II, 1, Campogalliano, MO, Italia

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Ufficio responsabile
Stato civile

Assolve tutte le funzioni istituzionali riguardanti lo stato civile.

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Palazzina A

piazza Vittorio Emanuele II, 1, Campogalliano, MO, Italia

Apertura al pubblico
 
lunedì: 8.30 - 13.00
martedì: 8.30 - 13.00
mercoledì: 8.30 - 13.00
giovedì: chiuso
venerdì: 8.30 - 13.00
sabato: 8.30 - 12.30

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Ultimo aggiornamento: 26 Novembre 2024, 13:46