La discendenza può avvenire anche per via materna, tuttavia la donna trasmette la cittadinanza italiana solo ai figli nati dopo il 1 gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione. Esempio: donna italiana, in quanto nata da padre cittadino italiano, nata nel 1920, genera un figlio in data 30/12/1947; questa donna non può trasmettere al figlio la cittadinanza italiana da lei posseduta. Se la nascita del figlio avviene invece in data successiva al 01/01/1948 tale trasmissione potrà avvenire.
I figli minori per effetto del riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana del genitore, acquisiscono dalla nascita la cittadinanza italiana senza necessità di procedimenti aggiuntivi. Il fatto che il figlio sia presente o meno sul territorio italiano, è irrilevante: una volta trascritto l’atto di nascita su richiesta del genitore, se residente si iscriverà in Anagrafe, se residente all’estero si predisporrà un’iscrizione Aire.
Durata dei certificati. Se l’autorità estera che ha formato l’atto non ne ha dichiarato esplicitamente una validità temporale diversa in base alla legislazione dello stato di appartenenza, l’atto scade dopo 6 mesi dal rilascio se attesta stati, qualità personali e fatti soggetti modificazioni (es. certificato di matrimonio: può essere intervenuto divorzio), altrimenti l’atto ha validità illimitata (es. certificato di nascita, tranne casi particolari quali adozione, riconoscimento tardivo, ecc.).
Rettificazioni/variazioni di nome/cognome. Deve essere documentato che il nome o cognome precedente/i si riferiscono alla medesima persona. La documentazione (certificato di concordanza o simile) deve essere rilasciata dall'autorità che ha disposto la variazione.
Certificato di battesimo. Se la data di nascita dell’avo precede l’istituzione dei registri di stato civile e, quindi, oggettivamente non è possibile ottenere un atto di nascita dell’avo, il certificato di battesimo può essere accettato, a condizione che sia autenticato dalla curia vescovile.