Con delibera n. 40 del 12 aprile 2024 la Giunta comunale di Campogalliano ha individuato criteri, modalità e termini che disciplinano l’assegnazione e l’utilizzo degli spazi destinati alla realizzazione di propaganda elettorale e di comizi elettorali, al fine di garantire imparzialità ai soggetti in competizione.
Allegato A: disciplina
Allegato B: planimetria delle postazioni dedicate
Allegato C: facsimile di domanda
Periodi interessati:
Propaganda elettorale dal 30° giorno antecedente la data fissata per le elezioni fino all'ultimo giorno nel quale è consentita la propaganda elettorale: comizi pubblici, propaganda fonica mobile, volantini.
Dal giorno antecedente quello della votazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti. Inoltre, nei giorni destinati alla votazione, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di metri 200 dall’ingresso delle sezioni elettorali (art. 9, legge 212/1956).
Durata
Comizi in luogo pubblico: i comizi potranno essere tenuti tutti i giorni festivi e feriali secondo i seguenti turni: dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:30 alle ore 23:00, con moduli della durata massima di due ore per la fascia antimeridiana, di tre ore per quella pomeridiana.
Altre iniziative, come i “giornali parlati” su veicoli in sosta, attorno ai quali è possibile esporre pubblicità elettorale per la durata dell’iniziativa, sono consentite delle ore 9:30 alle 23:00 ininterrottamente.
Propaganda fonica su mezzi mobili. L’uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo per preannunciare l’ora ed il luogo in cui si terranno comizi e riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9.00 alle ore 21.30 del giorno della manifestazione e di quello precedente (art. 7, legge 130/1975). È necessaria l’autorizzazione del Sindaco o, se la propaganda fonica si svolge sul territorio di più comuni, del Prefetto.
Volantini. È consentita solo nella forma della distribuzione individuale (art. 4, legge 130/1975). Niente lancio o getto. L’autorizzazione viene rilasciata dal comune, previa richiesta dell’interessato.