Il diritto all’accesso è negato qualora dalla divulgazione dei documenti possa derivare una lesione alla sicurezza e alla difesa nazionale, quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche e persone giuridiche (art. 24, legge 241/1990).
Contro i provvedimenti di diniego, l’interessato può ricorrere al giudice amministrativo (TAR).
Esclusione dall'accesso
E' escluso l'accesso per gli atti e i documenti la cui conoscenza può danneggiare la sicurezza e la difesa nazionale, per quelli che si riferiscono alla tutela dei diritti di riservatezza dei singoli, dei gruppi e delle associazioni e per quelli che si riferiscono all'ordine pubblico. E' inoltre escluso l'accesso per i seguenti atti e documenti:
1) certificazioni sanitarie, cartelle cliniche, verbali di commissioni mediche
2) atti giudiziari e non giudiziari relativi allo stato giuridico delle persone
3) notizie su pignoramenti, cessioni di stipendio, posizione giuridico economica, tipo di delega sindacale; fascicoli personali di dipendenti e comunque tutti gli atti che riguardano la sfera privata dei soggetti
4) atti del procedimento disciplinare; atti di valutazione del personale
5) prospetto assenze di dipendenti e cartellini marcatempo
6) dati anagrafici, notizie personali, informazioni su situazioni finanziarie e condizione di disagio familiare
7) atti di polizia giudiziaria, atti ed informazione provenienti dall'autorità di pubblica sicurezza.